Una panoramica completa, dettagliata e veloce con tutte le informazioni utili per partecipare in modo informato alle aste giudiziarie Verbania e presentare un'offerta valida: gli annunci, le normative e le procedure da portare a termine.
Nell'ambito della compravendita di beni mobili e immobili le aste giudiziarie si presentano come degli strumenti giuridici che hanno conseguenze ed effetti non solo nel campo legislativo ma anche in quello economico.
Nascono infatti per risolvere delle particolari controversie economiche tra due soggetti: se un debitore non è in grado di restituire la somma ricevuta nei tempi e nei modi indicati nella pratica sottoscritta, il creditore può far valere i suoi diritti rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria ed esponendo gli elementi costitutivi della situazione.
Il Giudice accerta dapprima la sussistenza del debito contratto e della condizione di mancanza di liquidità del debitore e, in caso questi due requisiti vengano soddisfatti, procede con la sottrazione forzata di un bene del debitore che abbia un valore approssimativo a quello della cifra oggetto del debito.
Dell'individuazione e della valutazione del bene si occupa un tecnico specifico del tribunale che tramite la sua valutazione attesterà anche il valore di base dell'asta sotto il quale non si può scendere per presentare un'offerta che venga almeno considerata valida. Più precisamente, nelle vendite senza incanto l'offerta deve corrispondere il valore di base dell'asta maggiorato di almeno un quinto.
Sulla base della scheda compilata dal tecnico viene redatto il relativo annuncio con indicazione delle caratteristiche tecniche e del valore di base del bene. La Cancelleria del Tribunale, in questo caso quello di Verbania, ha l'obbligo di diffondere l'annuncio sia mediante affissione presso la sede del Tribunale, sia tramite pubblicazione su appositi siti internet, come espressamente previsto dall'aggiornamento dell'articolo 490 del Codice di procedura civile. Quest'obbligo è stato introdotto per permettere a un numero più alto di aspiranti acquirenti di venire a conoscenza della vendita giudiziarie e di iniziare le pratiche per potervi partecipare.
Secondo l'articolo 579 del Codice di procedura civile chiunque, soggetto pubblico o privato, può partecipare all'asta (a eccezione del debitore) e non è necessaria la rappresentanza tecnica, anche se rimane la possibilità di affidarsi a un proprio mandatario dotato di procura speciale.
Prima di procedere con la presentazione ufficiale della propria offerta, l'aspirante acquirente ha il diritto di rivolgersi al Custode Giudiziario per visionare il bene e verificarne sia lo stato di usura che la corrispondenza delle caratteristiche indicate nell'annuncio.