Al fine di semplificare e ridurre la registrazione dei provvedimenti giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi, esecuzioni immobiliari, ecc.),
il sito web dell’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di calcolare gli importi per la tassazione degli atti giudiziari online e senza registrazione. Per conoscere gli importi da pagare per la registrazione, pertanto è sufficiente selezionare, da un menù a tendina l’ufficio finanziario, l’ente emittente, l’anno, la natura del provvedimento ed inserire il numero ed il sottonumero del provvedimento giudiziario.
L’applicazione può dare due differenti tipologie di riposta:
- Provvedimento individuato. In questo caso vengono evidenziati i dati identificativi del provvedimento: codice dell’ufficio dove viene effettuata la registrazione, causale del versamento, estremi dell’atto, richiedente la registrazione, indicazioni volte ad una più precisa individuazione del provvedimento, ovvero cognomi e/o denominazioni delle parti, codici dei tributi da pagare, importi dei singoli tributi, importo totale da versare.
- Provvedimento giudiziario non trovato per gli estremi richiesti. Questa risposta può essere determinata da erronei dati identificativi del provvedimento, dalla sua mancata consegna presso l’Agenzia o dalla mancata tassazione dell’ufficio competente.
Il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento F23. Tale modello deve contenere i dati anagrafici e i dati forniti dall’applicazione del sito dell’Agenzia delle Entrate, ovvero codice ufficio, causale (RG - causale è valida per qualsiasi provvedimento giudiziario), estremi dell’atto (i dati sono quattro e devono essere tutti indicati di seguito non separati da altri caratteri o da spazi: anno - quattro cifre, codice ente emittente - tre cifre, sigla tipologia del provvedimento - due caratteri, numero dell'atto - sempre sei cifre), codice tributo e importo dei tributi. Solo i provvedimenti emessi dalla Suprema Corte di Cassazione sono esenti da registrazione, pertanto per questa particolare tipologia di provvedimenti l'imposta di registro è stata sostituita dal versamento del contributo integrativo al momento del deposito del ricorso.
Segnaliamo qui i
principali atti giudiziari e il loro codice di riferimento:
AV – Atto vario
CA – Causa
CO – Conciliazione
DI – Decreto ingiuntivo
DV - Decreto Volontaria giurisdizione
EI – Esecuzione immobiliare
EM – Esecuzione mobiliare
FA – Fallimento
OM – Omologa
OR – Ordinanza
SC – Sentenza civile
SP – Sentenza penale
VD – Verbale di deposito
LO - Lodo
Per avere maggiori informazioni inerenti la tassazione degli atti giudiziari, si consiglia di visitare il sito web ufficiale dell’
Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata ai
Servizi fiscali.
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