Una guida pratica e veloce con tutte le informazioni principali sulle aste giudiziarie Siracusa: cosa sono, come si svolgono, cosa fare per partecipare, le tipologie d'asta, le differenti procedure altre indicazioni utili sulle vendite giudiziarie.
Le aste giudiziarie vengono disciplinate come degli strumenti giuridici atti a risolvere delle controversie economiche tra due parti. Se, infatti, un debitore non riesce a far fronte al debito contratto il creditore può decidere di rivolgersi all'autorità giudiziaria per veder risarcita la somma oggetto del debito.
Il Giudice dovrà prima verificare la sussistenza del debito, poi la condizione di insolvibilità del debitore e poi può procedere con la sottrazione al debitore di un bene del valore approssimativo della cifra non restituita. Dopo la sottrazione vengono espletate le procedure di valutazione del bene, di composizione dell'annuncio e della vendita giudiziaria dalla quale si otterrà il ricavato necessario a coprire il debito che altrimenti non sarebbe stato estinto.
All'individuazione e alla valutazione del bene procede un tecnico preposto del Tribunale che poi si occuperà di inoltrare le dovute documentazioni attestanti non solo il valore del bene mobile o immobile ma anche le caratteristiche costitutive dello stesso.
L'ufficio del Tribunale di Siracusa, una volta ricevute tutte le attestazioni, procede con la redazione e la diffusione dell'annuncio che deve avvenire non solo tramite affissione presso gli uffici del Tribunale ma anche su appositi siti internet. Una recente normativa ha infatti stabilito quest'obbligo per aumentare l'accessibilità degli annunci a un numero maggiore di utenti e permettere di sbrigare tutta la procedura di vendita in tempi minori.
A questo proposito si consiglia di consultare il sito ufficiale del Tribunale di Siracusa dove, nell'apposita sezione dedicata, sono consultabili gli annunci delle aste giudiziarie, gli archivi di quelle già concluse e tutti i riferimenti e la modulistica per partecipare.
L'articolo 490 del Codice di procedura civile stabilisce che chiunque, sia soggetto pubblico che privato, possa partecipare alle vendite giudiziarie, a eccezione del proprietario del bene che ha originato il debito e la situazione di insolvenza. Nello stesso articolo viene indicato che non è necessaria la rappresentanza tecnica per proporre ufficialmente un'offerta ma è prevista la possibilità di delegare un proprio mandatario con procura speciale.
Una proposta per essere almeno valutata dal Giudice deve corrispondere il valore di base dell'asta maggiorato di un quinto del suo valore complessivo.