L’
IVA sul pellet è una forma di imposizione fiscale sull’acquisto di questo materiale, ma anche sui dispositivi alimentati proprio con questo combustibile. Infatti, esistono svariate fonti di riscaldamento domestico che utilizzano il pellet per la combustione e la generazione di calore: possiamo citare ad esempio
le caldaie a pellet oppure le stufe a pellet, che rientrano nella categoria dei
sistemi di riscaldamento alternativi. L’acquisto di questi dispositivi costituisce un investimento che dovrebbe poi consentire di risparmiare rispetto ad altri sistemi di riscaldamento. Bisogna però considerare anche l’imposizione fiscale su questi beni, a partire dall’
IVA.
La prima volta che l’utente si trova ad affrontare l’IVA sul pellet è al momento dell’acquisto dell’impianto di riscaldamento che sfrutta questo materiale per generare calore. Infatti, si applica un’aliquota IVA alla compravendita della caldaia o della stufa. L’ammontare di questa aliquota non è fisso, ma dipende dall’utilizzo e dalla tipologia di impianto acquistato: si prevede infatti
un’aliquota agevolata del 10% solo per gli impianti che rientrano nella categoria di
“beni significativi”. Le caldaie a pellet fanno parte di questa categoria, mentre bisogna analizzare meglio il caso delle stufe.
Le
stufe a pellet sono considerate beni significativi, e dunque beneficiano di un’IVA agevolata, solo se utilizzate come impianto generatore di calore, ossia quando il calore viene trasferita a un fluido (acqua riscaldata) che poi circola nell’impianto e riscalda gli ambienti. Se invece la stufa riscalda solo la stanza in cui è collocata (riscaldamento per irraggiamento), non è considerata bene significativo e quindi si pagherà un’IVA più elevata al suo acquisto. L’unica possibilità di godere dell’aliquota al 10% è costituita dal fatto che l’acquisto della stufa sia considerato parte della ristrutturazione ordinaria o straordinaria dell’edificio.
La distinzione fra beni significativi e stufe per irraggiamento non incide invece sull’altra spesa legata all’IVA sul pellet, quella al momento dell’acquisto del combustibile. Fino a nuovi interventi normativi, l’IVA è stata alzata dalla Legge di Stabilità 2015
dal 10% al 22%. Tuttavia, la nuova Legge di Stabilità 2016 potrebbe riportare l’aliquota al suo livello agevolato, ossia al 10%. Il taglio dell’IVA sul pellet potrebbe riportare l’imposizione fiscale su questo combustibile ai livelli di qualche anno fa.
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