L'IMU,
Imposta Municipale propria, è stata introdotta dal
Decreto Legislativo n. 23 del 2011 e successivamente modificata dalla
Legge n. 214 del 2011. Questa nuova imposta va a sostituire la vecchia Ici, le addizionali per immobili non locati e la parte immobiliare dell'Irpef. A differenza dell'Ici, l'IMU si applica a tutte le unità immobiliari, anche quelle principali, e loro pertinenze.
Sono tenuti al pagamento dell'IMU tutti i proprietari di immobili e i titolari di diritti reali quali l'usufrutto, l'uso, l'enfiteusi, il diritto di abitazione e di superficie. A seconda della tipologia di immobile sono previste aliquote applicabili diverse.
Le
aliquote non sono le stesse in ogni Comune: l'aliquota principale per il
calcolo dell'IMU è dello 0,76 per cento, modificabile di un massimo di 0,3 punti percentuale in più o in meno, a discrezione del Comune. Per immobili non produttivi di reddito o immobili non locati, questo margine di discrezionalità può passare allo 0,4 per cento. Per le abitazioni principali e le loro pertinenze, si applica un'aliquota pari allo 0,4 per cento, modificabile in aumento o diminuzione dello 0,2 per cento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, cioè quelli adibiti a ricovero macchinari e attrezzature, oppure per il ricovero di animali da allevamento, l'aliquota imponibile è dello 0,2 per cento e modificabile dai Comuni fino allo 0,1 per cento e solo in diminuzione.
La
base imponibile per il calcolo dell'IMU è la stessa che si utilizzava per l'Ici, cioè il valore dell'immobile stimato in base al
Decreto Legislativo n. 504 del 1992. I moltiplicatori assegnati a ogni categoria di calcolo catastale e utilizzabili ai fini del calcolo, sono stati modificati.
Sono previste delle
detrazioni applicabili ad alcune categorie di soggetti tenuti al versamento dell'IMU: viene sottratta una quota fissa pari a 200 euro per l'abitazione principale, a cui si vanno a sommare 50 euro per ogni figlio a carico che sia di età inferiore ai 26 anni e fino a un massimo di 400 euro.
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