L'
IMU - Imposta municipale propria o Imposta municipale unica - è un'imposta del sistema tributario italiano entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 che ha sostituito sia l'Ici che l'
Irpef sui redditi fondiari.
Ma quali sono le
scadenze nel 2013 per il pagamento di questa tassa?
L’
IMU sulla prima casa, considerata abitazione principale, che può essere una sola per nucleo famigliare, si paga generalmente in
tre rate, con scadenza il: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.
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L’acconto del 16 giugno corrisponde ad un terzo di quanto dovuto (33%).
A questo si applica l'
aliquota fissata dal Comune nel 2012 , tenuto conto delle detrazioni di 200,00 euro per la prima casa e di 50,00 euro per ogni figlio a carico del contribuente (in numero massimo di 4 figli) che condivide l’abitazione e risieda anagraficamente in essa, di età non superiore a 26 anni. Tali detrazioni, applicabili per gli anni 2012 e 2013, non possono essere superiori, in ogni caso, a 400,00 euro.
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La prima rata, da pagare entro il
16 settembre, equivale all’acconto.
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La seconda rata, 16 dicembre, è a conguaglio e si rifà all’aliquota definitiva decisa dal comune nel quale si trova l’immobile.
Quest’anno però (2013)
il pagamento della prima rata è stato abolito per tutte le categorie di immobili che hanno già usufruito della sospensione di giugno, ovvero: prime case e relative pertinenze,
terreni agricoli, immobili rurali strumentali e case popolari. Tale abolizione vale anche per i terreni incolti e i fabbricati rurali, purché regolarmente iscritti al Catasto. Pagheranno invece regolarmente l’IMU 2013 i proprietari di case signorili, ville e palazzi (categoria catastale A/1). Nessuna esenzione neanche per i proprietari di seconde e terze case.
Due sono le
rate per le seconde case e per tutti gli altri immobili differenti dall’abitazione principale.
- Il
16 giugno si paga il
50%, calcolato sull'aliquota base del 7,6 per mille.
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La restante quota, si paga entro il
16 dicembre, calcolata sull'aliquota effettiva stabilita dal Comune.
E’ necessario precisare che tale tassa è dovuta in proporzione al periodo di possesso dell’immobile nel corso dell’anno, per cui andranno rapportati agli effettivi mesi di possesso. Nel caso in cui tale possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l’intero mese.
Le
modalità di pagamento sono tradizionalmente due:
- con il
modello F24- tramite
bollettino postalePer maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito web del comune di competenza dell’immobile.
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