Esistono varie tipologie di
ipoteca (la garanzia per il creditore che gli attribuisce un diritto di prelazione su un bene per tutelarlo contro il pericolo dell'insolvenza): fra queste,
l’ipoteca legale è concessa dalla legge italiana, secondo quanto determinato negli articoli 2871 e successivi del Codice Civile,
in presenza di determinati presupposti di natura legale e reale a garanzia di un credito.
Secondo la legge vigente, è possibile iscrivere una ipoteca legale, anche contro la volontà del debitore, ai seguenti soggetti:
- L’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione.
- I coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo.
- Fino a qualche anno fa, l’ipoteca legale era prevista a favore dello Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, ma è stata sostituita con il sequestro conservativo – riferimento agli articoli 218.
L’ipoteca legale pertanto si verifica quando, ad esempio, il venditore non ha ricevuto l'intero prezzo del bene venduto oppure quando vi sono situazioni nelle quali i coeredi, in seguito all'atto di divisione, lasciano pagamenti di conguaglio in sospeso. In ipotesi di questo genere, a meno che il beneficiario della tutela non dichiari espressamente di rinunciarvi mediante atto pubblico o una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, l'ipoteca legale viene iscritta d’ufficio dal Conservatore dei registri immobiliari.
Oggetto di ipoteca sono diritti intavolabili o una parte di questi ovvero, beni immobili, diritti reali minori sugli immobili e/o beni mobili iscritti in pubblici registri come autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato.
L’ipoteca viene costituita esclusivamente mediante l’
iscrizione nei registri immobiliari, questo è considerato un passaggio molto importante perchè rappresenta una forma di pubblicità giuridica simile, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione.
L’ipoteca ha una
durata di venti anni e il suo decorso inizia dalla data di iscrizione nei registri immobiliari e la sua
estinzione avviene con la sua cancezione dai suddetti
registri. Se si rinuncia all'ipoteca o il bene viene distrutto o avviene l'espropriazione del bene da parte del tribunale è, ovviamente, possibile estinguere l’ipoteca.