L'ipoteca volontaria si costituisce attraverso un atto volontario del debitore o del terzo datore d’ipoteca. Il Codice civile, secondo l’articolo 2821 e successivi, definisce l’
ipoteca volontaria come un diritto di garanzia che “
trova la sua fonte nella volontà di una o entrambe le parti; normalmente è costituita per contratto redatto per atto pubblico, ma è possibile che sorga, sempre nella stessa forma, per atto unilaterale, ma non per testamento”.
Questa forma di ipoteca pertanto si basa su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra o un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.
In entrambi i casi,
questi contratti devono avere forma scritta, pena la nullità, ed è necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente.
L'ipoteca volontaria è
la più diffusa tipologia di ipoteca poiché utilizzata in caso di stipula di un contratto di mutuo bancario come forma di garanzia. L’istituto creditore si vede così garantito il rimborso del finanziamento anche in caso di possibile inadempienza, perché acquisirebbe tutti i diritti di proprietà sul bene ipotecato. I suddetti mutui ipotecari sono garantiti da ipoteca volontaria su beni immobili che possono essere di proprietà del mutuatario o di terzi. E’ inoltre doveroso precisare che, in ogni caso, solo chi detiene il titolo di proprietà può concedere tale garanzia.
Nei contratti di mutuo, il contraente si impegna a restituire all'ente creditore il capitale percepito entro un periodo di tempo determinato. La garanzia di restituzione è assicurata dalla sottoscrizione di una ipoteca volontaria su un immobile di proprietà di valore pari o superiore al capitale in oggetto.
Con riferimento ai tempi di erogazione, nella maggior parte dei casi, le banche rendono disponibile la somma di mutuo dopo circa dieci giorni dalla stipula dell’atto notarile, per rendere possibile la realizzazione del cosiddetto “consolidamento dell’ipoteca”.
L’ipoteca ha per oggetto i beni del debitore o di un terzo, ovvero:
- Beni immobili.
- Diritti reali di godimento su immobili.
- Beni mobili iscritti su pubblici registri.
L’ipoteca si costituisce con una necessaria
iscrizione nei registri immobiliari.
L’iscrizione dell’ipoteca a garanzia dal mutuo avviene con la presenza di un notaio che, subito dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, provvede alla sua iscrizione nei registri immobiliari e contemporaneamente all'iscrizione dell’ipoteca. Ogni iscrizione ipotecaria ha effetto di
durata pari a venti anni dalla data di iscrizione e, per evitare il suo annullamento, deve essere rinnovata entro la scadenza.
L'ipoteca, generalmente,
si estingue con la cancellazione dal registro oppure può essere cancellata tramite il Notaio o a mezzo del decreto Bersani - Legge n° 40 del 2 aprile 2007. Questo decreto rende possibili le cancellazioni ipotecarie direttamente tra banche e uffici dei registri Immobiliari senza che vi siano ulteriori spese notarili a carico del soggetto, cioè l'ipoteca viene estinta automaticamente entro trenta giorni dal pagamento dell'ultima rata del mutuo o della sua estinzione cumulativa anticipata.