Gli articoli 2817 e successivi del Codice civile, descrivono differenti tipologie di
ipoteca:
legale,
volontaria o
giudiziale. Ora approfondiremo alcuni aspetti dell’
ipoteca giudiziale che viene
decretata da un giudice con una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o per l'adempimento di qualche altra obbligazione. Alla sopracitata sentenza di condanna, vengono equiparati altri titoli esecutivi come nel caso di lodi arbitrali esecutivi e le sentenze straniere rese esecutive in Italia, rispettivamente articoli 2819 e 2820 del Codice Civile.
Riassumendo, l’ipoteca giudiziale si fonda su:
- una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente
- ; un decreto ingiuntivo reso esecutivo
- ; altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge abbia attribuito tale effetto come, ad esempio, nelle sentenze di separazione personale fra coniugi per l’obbligo alimentare dovuto alla moglie con garanzia ipotecaria su un immobile del marito
- ; lodi arbitrali rese esecutive
- ; sentenze straniere delibate dall'autorità giudiziaria italiana.
L’ipoteca giudiziale viene
decretata da un giudice in seguito alla richiesta di un creditore insoddisfatto, generalmente le banche. Ma perché vi sia iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore è sufficiente un decreto ingiuntivo a seguito di un fattura non pagata quindi, all'origine di essa, il debito può essere anche di importo molto modesto.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2808 - 2° comma,
l’ipoteca giudiziale si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari. La suddetta iscrizione, sempre specifica, deve cadere su particolari beni individuati dal creditore mentre, per quanto riguarda i beni successivamente acquisiti, è necessaria una nuova iscrizione. La sentenza di ipoteca immobiliare non conduce automaticamente alla sua iscrizione nei registri della Conservatoria immobiliare. Quando si parla di ipoteca giudiziale, infatti,
l’iscrizione avviene per mano del creditore che presenta la domanda al conservatore dei registri immobili. L’iscrizione
è un passaggio molto importante poiché rappresenta una forma di pubblicità giuridica similare, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione.
L’ipoteca si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine. La
cancellazione avviene attraverso una procedura del tribunale nel quale l’interessato, appena estinto il debito, si rivolge ad un notaio che sottoscrive un documento firmato dal creditore indicante l’accordo raggiunto. Tale documento viene inoltrato al giudice che provvede alla cancellazione dell’ipoteca. I costi sono a carico del debitore.