L’
ipoteca giudiziale viene decretata da un giudice con una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o dall'adempimento di qualche altra obbligazione: è però possibile chiedere la
cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
L’iscrizione di
ipoteca compiuta dal tribunale, pertanto, è volta alla tutela del debito verso un creditore insoddisfatto che ha ottenuto un provvedimento giudiziale, come ad esempio un
decreto ingiuntivo per una fattura non pagata.
A seguito della precedente affermazione si potrà ben comprendere che il debito in oggetto può anche essere di importo molto modesto. Le conseguenze però possono essere abbastanza spiacevoli, poiché le ipoteche risultano di pubblico dominio e le banche, che regolarmente verificano i requisiti dei loro clienti, potrebbero chiedere approfonditi chiarimenti in merito, se non l’estinzione anticipata dell’ipoteca stessa.
Le cause che conducono ad una ipoteca sono molteplici, ad esempio: le sentenze di separazione fra coniugi, le sentenze straniere di cui l’autorità giudiziaria italiana ha riconosciuto l’efficacia giuridica, i decreti ingiuntivi resi esecutivi, i lodi arbitrali diventati esecutivi, ecc.
La
cancellazione dell’ipoteca giudiziale, fra tutte le tipologie di ipoteche, è quella più
complessa poiché avviene in seguito ad una
procedura in tribunale che consente al
giudice di ordinare la cancellazione dell'ipoteca.
Il creditore, per ottenere un ordine formale di cancellazione dovrà dimostrare, dinanzi al giudice, che il debito è stato estinto. Se il debito è stato estinto, nonostante i tempi burocratici, è ovvio che l'ottenimento della disposizione richiesta è indubbio. I
tempi di attesa in tale circostanza si prolungano un po’ rispetto ad altre cancellazioni di ipoteche, perché bisogna obbligatoriamente attendere l’
ordinanza di cancellazione del giudice e quindi scontrarsi con i tempi della burocrazia. E’ inoltre bene precisare che, prima della completa scomparsa dell’ipoteca dalle liste Conservatorie, a volte
è possibile dover attendere per alcuni mesi. In caso di controllo pertanto l’ipoteca sembrerebbe ancora gravare sul debitore ma basterà esibire l’atto contenente l’ordine di cancellazione del giudice perché non vi siano problemi.
Tutte le
spese relative alle suddette procedure sono a carico del debitore.
Secondo l'articolo 2878 e successivi del Codice Civile queste sono le cause con le quali è possibile operare una
cancellazione di ipoteca giudiziale:
- Cancellazione dell’iscrizione.
- Mancato rinnovo dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847 del Codice Civile.
- Estinzione dell’obbligazione.
- Eccetto quanto stabilito dall’articolo 2742, col perimento del bene ipotecato.
- Rinuncia del creditore.
- Spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata.
- Verificarsi della condizione risolutiva.
- Pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
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