La
procedura di sovraindebitamento si rivolge ai soggetti sovraindebitati, ovvero quelle persone che si trovano in una situazione debitoria nella quale i debiti contratti
superano di gran lunga i redditi disponibili. A causa di questa situazione di
sovraindebitamento, i soggetti non saranno più in grado di risarcire i propri debiti.
La procedura di sovraindebitamento può quindi essere una soluzione per tutti coloro che non riescono, solo con il proprio patrimonio liquidabile, a far fronte al
pagamento di troppi debiti contratti.
Grazie alla procedura di sovraindebitamento, i debitori potranno quindi finalmente cercare di risolvere definitivamente la propria situazione debitoria semplicemente rivolgendosi a un organismo di composizione della crisi, oppure facendo direttamente
domanda al Tribunale competente per chiedere la nomina di un professionista che lo aiuti a trovare un accordo con i creditori ed evitare così l’espropriazione dei beni.
La procedura di sovraindebitamento è stata inserita obbligatoriamente per effetto del
decreto cd. Anti credit cruch, Dl 83/2015 n.83, in vigore dal 27 giugno 2015, come eventuale soluzione per il debitore nel nuovo atto di precetto 2017, così da agevolare l’espropriazione esecutiva in caso di insolvenza e mancato pagamento dei debiti contratti.
I soggetti a cui si può applicare la procedura di sovraindebitamento sono quei debitori a cui
non si applica la legge fallimentare. Stiamo quindi parlando di consumatori, se estranei all’attività imprenditoriale o professionale, imprenditori commerciali sotto soglia che abbiano cessato l’attività da più di 1 anno, enti privati non commerciali, imprenditori agricoli (art.7 L. 3/2012), e start up innovative.
Quelli che sono
esclusi dalla procedura di sovraindebitamento, alla luce del decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare) sono gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, con l’eccezione di coloro che dimostrano la coesistenza di alcuni requisiti come il non aver superato il limite di 300.000 euro di patrimonio attivo nei 3 anni precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento dall’inizio dell’attività, quelli che hanno realizzato nel corso dei suddetti 3 anni ricavi lordi complessivi inferiori a 200.000 euro, e coloro che hanno debiti non scaduti inferiori a 500.000 euro.
Per aprire la procedura di sovraindebitamento, il debitore deve dunque presentare i requisiti
prima che il debito diventi esecutivo e potrà rivolgersi agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento o presentare un'istanza di sovraindebitamento al Tribunale per la nomina di un professionista abilitato.
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