Equitalia, società incaricata di riscuotere
tributi, contributi e sanzioni, dopo un determinato periodo di tempo dalla notifica della cartella esattoriale al cittadino insolvente, ha la possibilità di attivare alcune
procedure cautelari ed esecutive volte a garantire il credito, come l’
ipoteca sugli immobili.
L’
ipoteca sugli immobili può essere
iscritta dall’agente della riscossione
solo per i
debiti più
rilevanti, ovvero Equitalia non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito è inferiore a
20 mila euro – Decreto legge 44/2012. Inoltre non è possibile iscrivere ipoteca nel caso in cui il cittadino abbia ottenuto una rateazione del suo debito. L'ipoteca è iscrivibile solo nel caso in cui l'istanza sia respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
Dall’entrata in vigore della legge numero 106/2011, l’agente della riscossione è obbligato ad inviare al proprietario dell'immobile un
preavviso scritto d’ipoteca almeno trenta giorni prima.
Il preavviso di ipoteca invita il cittadino a pagare le somme dovute entro trenta giorni.
I tempi richiesti tengono conto di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a vizi di notifica.
Il suddetto preavviso riporta tutte le informazioni relative al provvedimento in atto, come ad esempio la somma per la quale è iscritta l'ipoteca.
Se il cittadino non paga, l’agente della riscossione trasmette all’agenzia del territorio una nota contenente la posizione debitoria del contribuente ed
Equitalia può procedere con l’iscrizione di ipoteca vera e propria.
L’agente della riscossione notifica al cittadino l’avvenuta iscrizione dell’ipoteca presso i registri immobiliari della Conservatoria.
Il debitore ha la possibilità di procedere alla vendita del bene ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione. All’agente andrà versato l’intero corrispettivo della vendita, l’eventuale differenza fra debito e vendita è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.
Se dopo l’iscrizione ipotecaria, il cittadino non estingue il debito,
Equitalia può vendere l’immobile secondo le attuali norme di legge vigenti in materia.
E’ bene precisare che, recentemente, il cosiddetto Decreto del Fare – Decreto legislativo 21 numero 69/2013, ha introdotto il
divieto di pignoramento o espropriazione immobiliare
della prima casa (con l’eccezione delle abitazioni di lusso di quelle nelle categorie A/8 e A/9) a prescindere dal valore del debito per cui si procede. E’ inoltre previsto un limite all’espropriazione esattoriale, esso non potrà avvenire quando l’importo complessivo del credito non supera i centoventimila euro.
Esistono delle condizioni per le quali,
l’iscrizione di ipoteca può essere dichiarata illegittima. Eccone alcune:
- Omesso invio della comunicazione preventiva.
- Difetto di motivazione.
- Assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento.
- Omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo.
- Sproporzione della misura adottata rispetto al credito vantato.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito di
Equitalia.