Se si viene iscritti nel
Registro Informatico dei Protesti, curato dalle
Camere di commercio, a causa del
mancato pagamento di un assegno o di una
cambiale e si desidera essere cancellati da tale elenco, esistono alcuni modi. Il registro è pubblico, perciò una persona o un'azienda possono avere interesse a cancellare il protesto per non figurare come cattivi pagatori.
È possibile chiedere la cancellazione di un protesto nei seguenti casi: per avvenuto pagamento; per illegittimità o erroneità del protesto; per riabilitazione.
Nel primo caso, il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto di una cambiale abbia pagato quanto dovuto, può chiedere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico inoltrando richiesta alla Camera di commercio su apposito modulo, corredata dalla documentazione attestante il pagamento. Sull'istanza avanzata decide il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della Camera di commercio, sottoscrivendo una determinazione. Nel caso invece di protesto per un assegno, entro 12 mesi dalla data di levata del protesto è possibile richiedere l’annotazione dell’avvenuto pagamento nel Registro Informatico, ma l’annotazione dell'avvenuto pagamento non comporta la cancellazione, ma solo un'informazione aggiuntiva a margine.
La richiesta di cancellazione può essere presentata in modo analogo da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente; l'istanza può essere presentata anche dai pubblici ufficiali e la Camera di commercio, accertata l’esistenza dell'illegittimità o dell’errore, provvede di conseguenza.
Se il saldo del pagamento avviene invece dopo 12 mesi dalla data del protesto per una cambiale o un assegno, prima di richiedere la cancellazione dal Registro Informatico è necessario ottenere la riabilitazione dal tribunale di residenza. La riabilitazione prevede infatti che ci sia un decreto del presidente del tribunale e viene accordata, solo in assenza di ulteriori protesti, nei 12 mesi successivi alla levata del protesto. Il decreto di riabilitazione viene trasmesso all'Ufficio Protesti della Camera di commercio che provvede a pubblicarlo per dieci giorni sul Registro Informatico dei Protesti. Dopo tale periodo, se non è intervenuta nel frattempo alcuna opposizione, il richiedente può inoltrare richiesta alla Camera di commercio per ottenere la cancellazione definitiva del proprio nominativo dal Registro.
Se non si procede a chiedere alcuna cancellazione, la notizia del protesto viene conservata per 5 anni dalla data di registrazione. Per tutte le tipologie di cancellazione sono dovuti alla Camera di commercio dei diritti di segreteria, da pagarsi secondo le specifiche modalità stabilite da ogni singola Camera.
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