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Aste giudiziarie Vicenza

Aste giudiziarie Vicenza
Una guida completa e dettagliata con tutte le istruzioni principali per partecipare alle aste giudiziarie Vicenza: cosa sono e a cosa servono, come funzionano, quali sono le normative che le disciplinano e dove trovare gli annunci.

Le aste giudiziarie nell'ordinamento civilistico italiano sono disciplinate come degli strumenti giuridici in grado di risolvere un rapporto creditizio tra debitore e creditore che non può essere risolto altrimenti.
Se due o più soggetti, pubblici o privati, contraggono un debito e il debitore si ritrova nella condizione di non poter restituire la somma ricevuta, il creditore può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento della somma.
Il Giudice dovrà dapprima accertare la sussistenza del debito e la mancanza di liquidità del debitore, poi dovrà disporre la sottrazione forzata di un bene del debitore del valore complessivo approssimativo a quello della cifra in oggetto.

L'individuazione del bene da sottrarre è compito del tecnico preposto del Tribunale che dovrà anche valutare il bene e compilare la scheda con le caratteristiche tecniche e il valore del bene che andrà a costituire il valore di base dell'asta.
Con queste informazioni viene poi redatto il relativo annuncio di vendita che dovrà essere affisso sia presso la sede del Tribunale di Vicenza che su appositi siti internet, come stabilito dal recente aggiornamento dell'articolo 490 del Codice di procedura civile per favorire una crescente diffusione e accessibilità degli annunci.
A tale proposito si consiglia di visitare il sito del Comune di Vicenza dal quale potrete ottenere tutte le informazioni relative alle aste, agli annunci, alla calendarizzazione delle vendite giudiziarie e all'archivio delle aste già concluse.


Una volta consultati gli annunci i potenziali acquirenti hanno il diritto di interpellare il Custode Giudiziario per visionare il bene e verificarne sia la corrispondenza con le caratteristiche tecniche e descrittive contenute nell'annuncio, sia lo stato di conservazione.
Come stabilito dall'articolo 579 del Codice di procedura civile chiunque può presentare un'offerta a eccezione del debitore; non è inoltre necessaria la rappresentanza tecnica ma c'è la possibilità di delegare un mandatario munito di procura speciale.

In alcuni casi un procuratore può proporre un'offerta non nominale che sarà poi nominata dopo l'aggiudicazione del bene. Se la nomina non può essere effettuata per mancanza di potenziali acquirenti, il bene viene assegnato al procuratore.
Con i soldi ricavati dalla vendita giudiziaria verrà estinto il rapporto creditizio che ha originato l'asta giudiziaria.