I
Buoni Fruttiferi Postali sono dei titoli emessi da
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), collocati in esclusiva da Poste Italiane e garantiti dallo Stato. È dunque possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio postale e investire parte dei propri risparmi in questi titoli, il cui rimborso è garantito direttamente dallo Stato italiano. Solitamente, il titolo deve essere intestato a chi effettua l’investimento. In realtà esiste anche un’altra possibilità: i
Buoni Fruttiferi Postali cointestati.
Si tratta di normali Buoni Fruttiferi Postali, magari
ordinari, che però vengono intestati a più persone, fino a un massimo di quattro. È possibile sottoscrivere questo tipo di Buono presentandosi all’ufficio postale con il codice fiscale e il documento d’identità di ogni intestatario. Un tipico esempio è quello di un genitore che effettua un investimento a lungo termine di questo tipo e cointesta il titolo al proprio figlio. Non è però possibile cointestare il Buono a un
figlio minorenne: perché un minore possa diventare intestatario di un titolo, dovrà esserne l’unico titolare.
I Buoni Fruttiferi Postali cointestati funzionano come un qualsiasi altro titolo della loro tipologia: in caso siano
Buoni ordinari, prevedranno dunque un tasso nominale crescente, che aumenta di anno in anno e viene corrisposto per intero al momento del rimborso. Rimborso che può anche essere richiesto in qualsiasi momento prima della scadenza naturale del buono: verranno però versati all’investitore solo gli interessi maturati fino a quel momento.
La particolarità dei Buono Fruttiferi Postali cointestati sta però nella
clausola PFR, o pari facoltà di rimborso. Come per qualsiasi titolo nominativo, anche riguardo i Buoni gli intestatari possono prendere qualsiasi decisione in autonomia. Tuttavia, nel caso dei titoli cointestati, i titolari sono due o più: ognuno di essi potrà disporre liberamente della propria parte, ad esempio richiedendone il rimborso anticipato. Il rimborso anticipato a uno degli intestatari può essere negato solo prevedendo questa eventualità nell’atto di sottoscrizione del titolo.