La
successione necessaria è la modalità giuridica con la quale si quantificano le quote del valore patrimoniale del defunto in favore di particolari categorie di soggetti, in presenza o in assenza di un testamento predisposto prima della morte del
de cuius.
I soggetti cui spetta, secondo le norme del
Codice Civile, un valore minimo garantito dei diritti reali sui beni mobili e immobili del defunto, sono i discendenti (i figli naturali e legittimi), il coniuge e gli ascendenti legittimi.
Ulteriori specificazioni sono indicate nell'
articolo 536 del Codice Civile.
La legge stabilisce inoltre le quote da corrispondere agli eredi, che in caso di successione necessaria diventano giuridicamente i legatari. Le quote sono ripartite tra:
- coniuge: può ricevere la metà dei diritti reali sul patrimonio del congiunto in assenza di discendenti. Gode dei diritti del bene immobiliare e del suo mobilio della casa adibita ad abitazione familiare se il congiunto ne aveva i diritti in vita;
- ascendente legittimo (genitore): riceve una quota pari a 1/3 del patrimonio ma solo se il defunto non ha figli legittimi o naturali. La ricezione dell'eredità da parte dei genitori del de cuius è infatti condizionata dall'assenza di discendenti;
- figli naturali o legittimi (discendenti): nel caso di un figlio, a questi spetta comunque la metà del patrimonio mobiliare e immobiliare del genitore defunto. In presenza di più figli la quota spettante per legge è fissata nei 2/3 del patrimonio;
- concorso tra coniuge e ascendente legittimo: senza la presenza di figli del defunto al coniuge spetta la metà del patrimonio mentre è riservata al genitore del de cuius la quota fissata a un ¼ del patrimonio complessivo;
- concorso tra figli naturali e/o legittimi e il coniuge: in caso della presenza di un solo figlio sia a questi, sia al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ereditabile. Se ci sono più figli a questi spetta complessivamente la metà dell'ammontare dell'eredità mentre al coniuge comunque è riservata una quota pari a ¼ del patrimonio.
Per effettuare il
calcolo della legittima, cioè della quota spettante per legge a ogni legatario, bisognerà calcolare la
riunione fittizia ovvero tenere conto degli attivi netti patrimoniali del defunto (ai quali sono stati sottratti i debiti contratti in vita dal de cuius) e la somma delle donazioni che il deceduto ha effettuato prima della morte.
Qualora il de cuius abbia provveduto a predisporre un testamento che violi i diritti minimi di ereditarietà dei suoi parenti più prossimi, i legatari possono avviare un'
azione di riduzione per agire sull'ammontare delle donazioni compiute dal defunto o intervenire sulle altre quote corrisposte ad altri legatari.
Si procede prima con l'aggiornamento delle quote patrimoniali contenute nel testamento e solo in un secondo momento, se necessario per pervenire all'integrazione della quota legittima, i legatari decideranno di agire sulle donazioni.