La
successione testamentaria è l'insieme delle norme che regola i casi in cui una persona abbia predisposto un testamento per disporre della successione dei suoi beni dopo la sua morte.
Il
testamento è l'atto con cui il defunto (il
De Cuius) decide come e a chi trasferire i diritti sui beni mobili e immobili che costituiscono il valore patrimoniale oggetto del documento testamentario.
L'atto, una volta disposto, può essere modificato dal titolare quando ancora in vita, e rimane revocabile fin quando il testatore non decede. Gli effetti del testamento si avviano solo dal momento della morte del de cuius.
Dopo la morte il testamento può essere giudicato
nullo nei casi previsti per legge e si procede in questo caso alla
successione legittima e non più testamentaria.
La dichiarazione testamentaria è giudicata nulla per vizi di forma intercorsi durante la stesura, per disposizioni sui beni da destinare a successori indicati in maniera così generica da non poter essere identificati e per disposizioni illecite. Sono ritenuti nulli in ogni caso sia il testamento reciproco, cioè il testamento di due individui che dispongono l'uno a favore dell'altro, e il testamento congiunto, cioè il testamento di due soggetti che dispongono dei propri beni a favore di un terzo successore beneficiario.
La legge prevede la validità di due tipi di testamento:
- testamento olografo: definito dall'articolo 602 del Codice Civile. Viene redatto, datato e sottoscritto interamente ed esclusivamente dal testatore. Le tre caratteristiche che accertano la validità del testamento olografo sono l'olografia (cioè il documento deve essere scritto a mano e in modo che si tenga traccia della scrittura abituale del soggetto scrivente), la data (con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in modo da compiere una scelta del testamento da applicare nei casi in cui ve ne siano più versioni) e la sottoscrizione (il testatore deve firmare di proprio pugno il documento e in modo che la firma sia accertabile e confrontabile). Vengono indicati i lasciti e nel caso in cui questi non rispettino i criteri della successione legittima, gli eredi possono impugnare il testamento o decidere di rispettare le volontà del de cuius.
- testamento per atto notarile: è un testamento pubblico disciplinato dall'articolo 603 del Codice Civile. Viene fatto redigere da un notaio che si occupa di verificare le condizioni di validità, di accertare la linea di successione, di predisporre ogni attività congrua con l'espletamento dell'intera pratica. Solitamente i compensi dei notai variano di professionista in professionista e in base all'ammontare e alla natura dei lasciti. Il costo medio in situazioni non particolari si aggira intorno ai 500 euro. Per questo tipo di testamento è necessaria la presenza di due testimoni al momento della dichiarazione delle volontà del testatore al notaio.
Per i
testamenti segreti e i
testamenti speciali si applicano altre procedure per non inficiarne la validità secondo, rispettivamente, gli articoli 604 e 609 del Codice Civile.