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Successione necessaria

Successione necessaria
La successione necessaria è la modalità giuridica con la quale si quantificano le quote del valore patrimoniale del defunto in favore di particolari categorie di soggetti, in presenza o in assenza di un testamento predisposto prima della morte del de cuius.

I soggetti cui spetta, secondo le norme del Codice Civile, un valore minimo garantito dei diritti reali sui beni mobili e immobili del defunto, sono i discendenti (i figli naturali e legittimi), il coniuge e gli ascendenti legittimi.
Ulteriori specificazioni sono indicate nell'articolo 536 del Codice Civile.

La legge stabilisce inoltre le quote da corrispondere agli eredi, che in caso di successione necessaria diventano giuridicamente i legatari. Le quote sono ripartite tra:
  • coniuge: può ricevere la metà dei diritti reali sul patrimonio del congiunto in assenza di discendenti. Gode dei diritti del bene immobiliare e del suo mobilio della casa adibita ad abitazione familiare se il congiunto ne aveva i diritti in vita;
  • ascendente legittimo (genitore): riceve una quota pari a 1/3 del patrimonio ma solo se il defunto non ha figli legittimi o naturali. La ricezione dell'eredità da parte dei genitori del de cuius è infatti condizionata dall'assenza di discendenti;
  • figli naturali o legittimi (discendenti): nel caso di un figlio, a questi spetta comunque la metà del patrimonio mobiliare e immobiliare del genitore defunto. In presenza di più figli la quota spettante per legge è fissata nei 2/3 del patrimonio;
  • concorso tra coniuge e ascendente legittimo: senza la presenza di figli del defunto al coniuge spetta la metà del patrimonio mentre è riservata al genitore del de cuius la quota fissata a un ¼ del patrimonio complessivo;
  • concorso tra figli naturali e/o legittimi e il coniuge: in caso della presenza di un solo figlio sia a questi, sia al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ereditabile. Se ci sono più figli a questi spetta complessivamente la metà dell'ammontare dell'eredità mentre al coniuge comunque è riservata una quota pari a ¼ del patrimonio.

Per effettuare il calcolo della legittima, cioè della quota spettante per legge a ogni legatario, bisognerà calcolare la riunione fittizia ovvero tenere conto degli attivi netti patrimoniali del defunto (ai quali sono stati sottratti i debiti contratti in vita dal de cuius) e la somma delle donazioni che il deceduto ha effettuato prima della morte.

Qualora il de cuius abbia provveduto a predisporre un testamento che violi i diritti minimi di ereditarietà dei suoi parenti più prossimi, i legatari possono avviare un'azione di riduzione per agire sull'ammontare delle donazioni compiute dal defunto o intervenire sulle altre quote corrisposte ad altri legatari.
Si procede prima con l'aggiornamento delle quote patrimoniali contenute nel testamento e solo in un secondo momento, se necessario per pervenire all'integrazione della quota legittima, i legatari decideranno di agire sulle donazioni.