Guida pratica sulle novità in merito alla
Tari, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: quote, scadenze, chi deve pagarla e le esenzioni previste dalla normativa.
La Tari è una tassa che è stata introdotto nel 2013, con validità a decorrere dal 2014, dalla
Legge di Stabilità 2014 (Legge 147 del 2013) e unitamente alle imposte
Tasi e
Imu costituisce la
Iuc, cioè l'imposta unica comunale che è entrata in vigore dal primo gennaio 2014.
La Tari ha preso il posto della
Tares che rappresentava l'imposta comunale sui rifiuti e sui servizi che era stata introdotta dal DL 201 del 2011, cioè dal Decreto Salva Italia. L'applicazione della Tari spetta al Comune di residenza che disciplina le modalità di pagamento, le scadenza e il calcolo delle quote (in base a parametri che possono cambiare da Comune e Comune e che determinano l'ammontare complessivo dell'imposta che infatti può variare in base alle delibere comunali).
È tenuto a pagare la tassa chi possiede un immobile o chi lo utilizzi e lo occupi, ma in generale è tenuto a pagare chiunque abbia un immobile che utilizza a vario titolo e che sia in grado di produrre rifiuti urbani. Non c'è differenza in base all'uso che se ne fa dell'immobile poiché ogni immobile è ritenuto capace della produzione di rifiuti urbani.
Se nell'immobile ci sono più inquilini o utilizzatori, la Tari dovrà essere suddivisa equamente tra tutti i componenti a partire dalla quota complessiva calcolata dall'ufficio comunale.
Attualmente gli uffici preposti del Comune di residenza stanno effettuando i calcoli per stabilire l'ammontare delle quote e in seguito alla composizione delle quote si conosceranno le scadenze entro cui corrispondere l'importo. Il calcolo dovrebbe essere effettuato sulla superficie calpestabile dell'immobile, cioè la quota dipenderà dai metri quadri calpestabili del locale immobiliare.
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto alcune forme di
agevolazioni in base a determinati parametri. Innanzitutto si fa riferimento all'ammontare dell'
ISEE, cioè più sarà basso più si avrà diritto all'esenzione o ad alcune agevolazioni relative ai pagamenti. In ogni caso, nonostante le differenze gestionali tra Comune e Comune, le riduzioni non potranno superare il 30% della quota complessiva.
Altra agevolazione è quella che stabilisce che se in una zona non viene effettuata la raccolta dei rifiuti, l'ammontare della quota non potrà essere superiore al 40% della somma complessiva.
Inoltre nei casi di affitti a uso stagionale o di affitti che non superino i 6 mesi, il pagamento sarà a carico del proprietario dell'immobile.
Sono escluse dal calcolo della quota i giardini condominiali e i cortili, le aree scoperte pertinenziali, parti comuni di un edificio (scale, parcheggi, etc...) e i terreni agricoli.
In merito alla seconda casa spetta al singolo Comune decidere quali saranno le agevolazioni basate sul criterio di residenzialità/non residenzialità.