La pubblicità ingannevole è una
pratica commerciale scorretta che mira a confondere il consumatore o a ledere l’immagine di un concorrente. A norma di legge, questa pratica è definita come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente” (decreto legislativo 206/2005).
Una pratica può essere considerata una forma di
pubblicità ingannevole non solo se ha provocato effettivamente un danno a un consumatore o a un’altra impresa, ma anche solo
se potenzialmente potrebbe causare delle scelte che altrimenti non sarebbero state effettuate. Prendiamo ad esempio il caso di un consumatore che scelga di acquistare un prodotto perché allettato da un prezzo apparentemente molto basso. Fra gli elementi che possono confondere il consumatore ci sono
il prezzo, la descrizione errata delle caratteristiche del prodotto, la sua disponibilità e data di fabbricazione e, infine, le indicazioni sulle modalità di fornitura del prodotto. Su questi dati, la pubblicità deve essere precisa e trasparente.
Una particolare tipologia di messaggio ingannevole è costituita dalla
pubblicità comparativa: si tratta di tutti quei messaggi promozionali in cui si esalta la convenienza di un prodotto confrontandolo con quello dei concorrenti. Tale pubblicità non è sempre permessa: può essere fatta circolare solo se mette a confronto beni omogenei (non si possono comparare acqua minerale e bevande gasate), non genera confusione fra le aziende (magari facendo pensare che il prodotto sia di una marca famosa) e non crea discredito a carico del concorrente (non si può far passare il messaggio che il prodotto altrui sia pericoloso, ad esempio).
Quali sono
le sanzioni per chi non rispetta queste norme? Innanzitutto, dopo che
l’AGCM (Autorità Garante per il Commercio e il Mercato) ha ricevuto una segnalazione, ne comunica il contenuto all’impresa sospettata o pubblica un avviso sul proprio sito web, per poi disporre, eventualmente, una sospensione temporanea della pratica commerciale scorretta. Se la pubblicità ingannevole venisse poi confermata, l’Autorità garante diffida contro la sua continua pubblicazione e può impartire
una multa da 5.000 a 5.000.000 euro, a seconda della durata e della gravità della pratica scorretta. Per casi di pubblicità comparativa, la soglia massima della multa si abbassa a 500.000 euro, mentre se il messaggio pubblicitario riguarda prodotti rivolti a minori, senza segnalarne eventuali pericoli, non si può scendere sotto una sanzione di 50.000 euro.
Per sapere come scoprire una pubblicità ingannevole,
vi consigliamo il nostro approfondimento.
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