Tutte le informazioni sul DOP (Denominazione di Origine Protetta), cioè il nome col quale vengono chiamati i prodotti che necessitano del legame geografico con la zona indicata per attestare la qualità della coltivazione o di altri tipi di risorse alimentari. Possono rientrare in questo tipo di denominazione sia regioni, sia luoghi che paesi, purché la qualità del prodotto agroalimentare sia strettamente connessa alla zona di coltivazione o di produzione. I riferimenti normativi della DOP sono contenuti nella direttiva reg. CE n. 510/06 nella quale sono contenuti le caratteristiche e i riferimenti per identificare i prodotti DOP.
Il marchio DOP consente di tutelare giuridicamente la denominazione di alimenti la cui qualità dipende esclusivamente o essenzialmente dal territorio in cui vengono realizzati; è l'Unione Europea ad attribuire questo marchio sulla base di specifici parametri. Tra questi, sono compresi sia i fattori naturali che quelli umani; tra i primi ci sono le condizioni climatiche e le caratteristiche ambientali del territorio, mentre tra i secondi vengono considerate le attività di manodopera e artigianato, compresi i metodi tramandati nel tempo. Quando un prodotto rientra nella denominazione DOP devono essere seguite specifiche normative che regolamentano le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto; inoltre la zona interessata dal marchio deve essere specificatamente delimitata.
Per procedere con il riconoscimento della DOP ci sono delle regole generali da seguire che possono essere rinvenute negli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n.510/2006. In particolare, il prodotto o l'alimento oggetto della richiesta di riconoscimento deve essere conforme a una disciplinare, quindi deve essere in linea con le direttive di quel settore. Inoltre viene specificato quale sia il soggetto giuridico legittimato a presentare la domanda di riconoscimento della DOP, cioè le associazioni che indipendentemente dalla loro natura giuridica sono formate da produttori e trasformatori del prodotto.
L'associazione può presentare domanda di riconoscimento solo per i prodotti oggetto della propria opera e deve presentare la domanda agli organismi competenti del proprio Stato che valuteranno l'idoneità dell'istanza. Se la domanda viene ritenuta conforme ai regolamenti allora la documentazione viene inviata alla Commissione Europea che procederà con tutti gli accertamenti necessari.
È necessario sottolineare che una volta ottenuta la denominazione DOP il prodotto viene periodicamente controllato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 882/2004, cioè il regolamento relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.