Le regole di
etichettatura del latte sono molto rigide e vanno seguite alla lettera per evitare problemi.
Il 20 aprile 2017 è entrata in vigore una nuova normativa sull’etichettatura del latte che prevede di indicare, sull'etichetta,
l’origine esatta della materia prima utilizzata nella produzione di latte e derivati.
Tale normativa è stata emessa per decreto in conseguenza del Regolamento dell’Ue n.1169/2011 riguardo la
fornitura ai consumatori delle informazioni sugli alimenti. Il regolamento per le etichette di provenienza del latte detta alcuni principi fondamentali da seguire. Ad esempio, all’eccezione di alcune categorie di alimenti per cui vige una normativa specifica (carni bovine, caprine, suine, uova, pesce, pollame, uova, miele), è prevista la
facoltatività dell’indicazione in etichetta del paese di origine e del luogo di provenienza dell’alimento. Non solo, le regole per l’etichettatura latte prevedono l’
obbligatorietà dell’indicazione del paese d’origine nel caso in cui l’omissione induca in errore il consumatore a causa delle informazioni in etichetta. E’ questo il caso, ad esempio, di alimenti che hanno un’etichetta che riproduce colori nazionali o simboli di un dato paese differente da quello da cui proviene la materia prima.
Le regole per l’etichettatura del latte, sulla base di quanto indicato dal decreto ministeriale, prevedono l’indicazione in etichetta dell’origine dei prodotti mediante l’utilizzo di diciture come
paese di mungitura e paese di condizionamento o di trasformazione. Qualora tali operazioni (mungitura e condizionamento etc.) avvengano nello stesso paese, l’etichetta potrà recare l’unica indicazione “origine del latte”, seguita dal nome del Paese. Nel caso in cui alcune di queste operazioni avvengano nel territorio di più Stati,
andranno specificati all’interno dell’etichetta con diciture specifiche come “latte trasformato in Paesi Ue o non Ue”.
I prodotti che
non sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto sono: i prodotti Dop e Igp, i prodotti biologici, il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27/5/2014.
Al contrario,
rientrano negli obblighi previsti dal decreto per quanto riguarda l’etichettatura latte i
prodotti preimballati come latte (vaccino, bufalino, ovino, caprino, d’asino etc.), prodotti caseari di vario genere, latte e crema di latte non concentrati né addizionati con zuccheri, latte e crema di latte concentrati o con aggiunta di zuccheri, latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir e anche una vasta gamma di latte e creme addizionate con zucchero e altri edulcoranti.
E ancora, rientrano nell’obbligo di etichettatura latte anche il siero di latte, il burro, formaggi, latticini e cagliate, altre materie grasse provenienti dal latte (creme spalmabili), latte UHT a lunga conservazione e latte sterilizzato.
Quando si parla di etichettatura latte, è anche opportuno ricordarsi che le norme sull’origine della materia prima
non valgono per i prodotti fabbricati e commercializzati legittimamente in altri stati membri dell’Ue o in paesi extra.
Per essere sempre informati su tutti gli aspetti legati alla tutela dei consumatori, visitate la
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Di seguito, potete invece trovare la
notizia completa sulla nuova normativa di etichettatura del latte, pubblicata sul sito ufficiale della FederConsumatori.
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