L'
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è una tassa a carico delle imprese che si determina proporzionalmente al fatturato dell'attività in questione. Il ricavato IRAP viene devoluto alle regioni per finanziare il Fondo Sanitario Nazionale.
I soggetti interessati sono:
- Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.)
- Enti che esercitano un'attività commerciale
- Pubbliche Amministrazioni
- Enti commerciali non residenti
- Società ed enti non residenti (a prescindere dalla tipologia)
- Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice
- Lavoratori autonomi o soggetti singoli che esercitano un'attività commerciale, ad esclusione di chi rientra nel regime dei minimi
- Produttori agricoli (a meno di esoneri)
L'IRAP non è deducibile dall'imposta sul reddito e questo ha portato negli anni a numerose controversie. Con il Decreto Legge n. 185 del 2008, tuttavia, è diventato possibile dedurre dall'imposta sul reddito il
10% dell'IRAP versata, purché il contribuente in questione abbia sostenuto costi del lavoro e oneri finanziari non deducibili.
Ma come bisogna procedere se si ritiene di rientrare in questa categoria? Innanzitutto bisogna precisare che anche chi è nella posizione di beneficiare di questa detrazione è tenuto al pagamento dell'IRAP per intero.
A pagamento effettuato è possibile però presentare un'
istanza rimborso IRAP e ottenere, qualora si rientri nella categoria illustrata precedentemente, un risarcimento.
Per presentare un'istanza
rimborso IRAP bisogna quindi:
- compilare l'istanza in carta semplice, compilata con i dati del contribuente, la sua attività, il periodo di riferimento e le motivazioni per cui si ritiene di aver diritto al rimborso
- consegnare l'istanza all'Agenzia delle Entrate di competenza, a mano oppure tramite raccomandata A/R
- accertarsi di completare l'operazione entro 48 mesi dalla data di versamento dell'acconto o del saldo, a seconda dei casi
Se entro 90 giorni non si ottiene risposta, l'istanza è da considerarsi rigettata. A questo punto, se l'IRAP non supera i 20.000€ per singola annualità si dovrà presentare un reclamo al medesimo Ufficio.
Trascorsi altri 90 giorni dal reclamo sarà possibile rivolgersi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dallo scadere del periodo indicato.