L'
Irap, acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è stata introdotta nel 1997 con lo scopo di finanziare il 90 per cento della spesa sanitaria regionale. È l'unica imposta regionale calcolata sul fatturato e non sull'utile di esercizio.
Sono
soggetti al pagamento dell'Irap tutte le società di persone e di capitali e le ditte individuali che svolgono attività commerciale. Oltre a queste, anche le Pubbliche Amministrazioni e gli enti non commerciali, i produttori agricoli e le persone fisiche che svolgono attività professionale.
La
base imponibile è diversa a seconda dell'attività esercitata dal contribuente: per le imprese commerciali, la base imponibile deriva dalla differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione. Dal costo della produzione vengono esclusi i costi per i dipendenti, le perdite sui crediti, gli interessi di operazioni finanziarie (ad esempio, quelli sul leasing per l'acquisto di macchinari produttivi).
Per i
produttori agricoli la base imponibile è data dalla differenza tra i corrispettivi e i costi assunti per la produzione, mentre per le banche e le assicurazioni e tutti gli intermediari finanziari, esistono particolari criteri di calcolo sulla base imponibile.
Il
calcolo dell'importo dovuto per l'Irap si ottiene applicando un'
aliquota del 3,90 per cento al valore della produzione netta e, nei casi previsti per legge, l'aliquota si abbassa fino all'1 per cento. È inoltre stata introdotta la possibilità di abbattimento della base imponibile per le micro imprese che effettuino nuove assunzioni o azioni nel campo della ricerca.
Per il
pagamento dell'Irap si utilizza il Modello F24 e le scadenze sono fissate al 16 giugno e al 30 novembre per le due rate di acconto dell'anno in corso e il 16 giugno dell'anno successivo per il saldo. Il 16 giugno di ogni anno, quindi, si verserà congiuntamente il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso.
L'Irap è
deducibile dalle altre imposte sul reddito quando l'impresa abbia effettuato, nel corso dell'anno, spese non deducibili e connesse a oneri finanziari e costi del lavoro. La percentuale di Irap deducibile è del 10 per cento e la normativa prevede la retroattività fino a 48 mesi dal pagamento in eccesso effettuato.