Bancarelle in fila sul lungo mare che espongono borse e cinture di marchi famosi, amici che ci propongono un "grande affare", il vestito dei sogni del noto stilista a un prezzo stracciato... Ma non sempre si tratta di buone occasioni, anzi! Molto spesso si rischia di incorrere in venditori abusivi che vendono merce cosiddetta "tarocca": se non si vuole essere complici in chi commette il reato di contraffazione, meglio proseguire nella lettura per capire quali rischi si corrano.
Il reato di contraffazione è disciplinato dall’
articolo 473 del codice penale, che punisce chi, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un titolo di proprietà industriale,
“contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli industriali, nazionali o esteri”. Lo stesso articolo colpisce anche chi, senza aver alterato in prima persona la merce, fa uso del marchio o brevetto contraffatto. Si tratta dunque di una previsione volta a tutelare la proprietà industriale, ossia l’originalità dei prodotti presenti sul mercato. In questo modo
si tutelano i consumatori, che non possono essere sempre completamente informati sulla qualità dei prodotti.
Chi falsifica un marchio può essere punito con
una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e con
una multa da 2.500 a 25.000 euro. La reclusione varia invece fra 1 e 4 anni e la multa fra 3.500 e 35.000 euro nel caso invece la contraffazione riguardi un brevetto o un disegno industriale. Bisogna dunque distinguere i due concetti. Il marchio è qualunque segno che possa distinguere senza possibilità di dubbio i prodotti di un’azienda rispetto a quelli di un’altra. Il brevetto invece conferisce al creatore di un prodotto un monopolio temporaneo sullo sfruttamento di quella merce: nessuno ne può trarre profitto se non lui. Chiunque non rispetti un marchio o un brevetto registrato, commette reato di contraffazione.
Un altro aspetto che i commercianti non devono sottovalutare è quello della
commercializzazione di merce contraffatta. L’articolo 517 del codice infatti punisce chi vende o mette in circolazione prodotti che possano confondere il consumatore sulla loro reale provenienza e originalità. Esiste invece
la pena per chi acquista merce contraffatta? Sì, se la utilizza poi per trarne profitto: si tratta del reato di ricettazione, sempre che l’acquirente sia consapevole della non originalità del prodotto. Il consumatore semplice non dovrebbe correre invece rischi penali.
Se dunque c
hi acquista della merce contraffatta non incorre nel reato di contraffazione, dovrà però affrontare comunque delle
sanzioni.
La multa per chi acquisto prodotti contraffatti a uso personale può variare da 100 euro a 7.000 euro. Condizione per cui si configuri la sanzione pecuniaria è che la qualità scadente o il prezzo troppo basso rispetto al valore del marchio avrebbero dovuto far insospettire il consumatore circa l’originalità del prodotto.