Il contratto di affitto o di locazione, è un contratto con il quale il locatore (proprietario del bene immobile)
concede un bene al conduttore (affittuario o inquilino),
per un determinato periodo di tempo ed in cambio di denaro (canone di affitto).
Nonostante si sia abituati ad utilizzare indistintamente il termine locazione per indicare l’affitto e viceversa, è bene precisare quale sia il loro preciso significato. Secondo la legge italiana, con riferimento al Codice Civile Libro IV - Titolo III - Capo VI,
l'affitto (d'azienda)
riguarda mobili o immobili produttivi, come ristoranti, terreni ecc.
mentre la locazione si riferisce a beni mobili e/o immobili.
Quando si compila un contratto di affitto bisogna
prestare molta attenzione ai dati contenuti nel suddetto documento, poiché esso
ha validità ai fini di controllo fiscale e in caso di controversie legali.
Le tipologie di contratto più diffuse, sono essenzialmente due e, in base alla loro natura, determinano il canone di affitto. Esse sono: il
contratto a canone libero nel quale l’importo del canone è stabilito in una trattativa privata, la sua durata minima è pari ad anni quattro con automatico rinnovo in altri quattro (salvo differenti disposizioni del proprietario) e il
contratto a canone concordato che che si fonda su particolari accordi stipulati fra Comune e le associazioni e organizzazioni in rappresentanza dei proprietari e degli inquilini. Questa seconda tipologia di contratto prevede un canone mensile a prezzi calmierati e dura tre anni, rinnovabile per altri due (salvo differenti disposizioni del proprietario). In entrambi i casi, quando scade anche il periodo di rinnovo, si può comunicare la propria intenzione di rinuncia con sei mesi di anticipo inviando una lettera raccomandata oppure si può procedere con un nuovo rinnovo basato su nuove condizioni contrattuali. Le città in cui è possibile stipulare contratti di affitto a canone concordato sono quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Palermo, Bari, Catania e Venezia.
Qualsiasi sia la natura del contratto (locazione o affitto) e indipendentemente dal canone che si è concordato,
se la durata del contratto è superiore a trenta giorni complessivi in un anno, questo deve deve essere obbligatoriamente registrato. La registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto e può essere fatta
per via telematica, sul sito dell’
Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione dedicata alla registrazione dei
contratti dei beni immobili e versamento delle imposte, [span=testo-grassetto]oppure recandosi presso uno degli
dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio nazionale.
Prima di effettuare la registrazione telematica del contratto, è necessario
versare la cosiddetta
imposta di registro mediante modello F23. Si ricorda inoltre che, al momento della registrazione, devono sempre essere
comunicati tutti i dati catastali dell’immobile in oggetto.