Il
testamento olografo è quello scritto, datato e firmato a mano dal testatore ed è una tipologia di
testamento ritenuto valido ai sensi dell'articolo
602 del Codice Civile.
Il testamento olografo è stato introdotto in Italia nel 1860 e prevede che sia
composto per mano del testatore su carta o qualsiasi supporto che possa mantenere la scrittura. Questo significa che i testamenti scritti con macchina da scrivere o computer, o redatti su supporti che non mantengono l'originalità della scrittura, non possono essere considerati testamenti olografi.
I
requisiti necessari per il riconoscimento del testamento olografo sono diversi: innanzitutto, la scrittura deve essere riconosciuta come “
abituale” del testatore; per abituale si intende il carattere di personalità della scrittura.
Un altro requisito è la
data del testamento olografo: deve riportare l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stato redatto il documento. La mancanza della data non comporta la nullità del testamento olografo, ma comporta l'annullabilità. Secondo il Codice Civile, il testamento con data più recente annulla tutti i precedenti. Per questo motivo, la data assente o illeggibile comporta l'annullabilità, non potendo stabilire qual è la collocazione temporale del testamento quando ce ne sia più di uno.
Anche la
firma autografa è un requisito necessario per la validità del documento: può anche non essere riportato nome e cognome per intero del testatore, ma la firma deve essere identificabile e riconosciuta come abituale. La firma deve essere sempre riportata al fondo del documento.
L'
oggetto del testamento è l'elenco di beni, proprietà e lasciti che il testatore intende suddividere tra i beneficiari, anch'essi indicati nell'oggetto del testamento olografo. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato gli obblighi di legge per la ripartizione tra i cosiddetti “
legittimari” (coniuge, figli), questi possono chiedere l'invalidazione del documento, oppure rispettare la volontà del defunto e rinunciare alla loro parte. Se mancano i legittimari, il testatore può suddividere i lasciti secondo propria volontà.