L'
IVA - Imposta sul Valore Aggiunto, è un’imposta indiretta che assoggetta a tassazione il consumo dei beni e dei servizi. I soggetti passivi di imposta, cioè le imprese e i lavoratori autonomi, sono obbligati alla liquidazione dell'imposta dovuta o a credito verso l'erario. Nel caso in cui intendano richiedere un rimborso per il credito emergente dalla dichiarazione annuale dell’IVA, questi devono seguire una precisa procedura.
Per il periodo d’imposta relativo al 2013,
la dichiarazione annuale dell’IVA può essere presentata:
- In forma autonoma dal primo febbraio 2014 sino al 30 settembre 2014. La presentazione telematica dell’IVA entro fine febbraio permette di beneficiare di alcuni chiari vantaggi, ovvero l’esonero dall’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva e l’accelerazione dell’iter della richiesta di rimborso del credito IVA.
- In forma unificata dal primo maggio 2014.
La richiesta di rimborso dell’IVA viene generalmente consigliata ai soggetti che si trovano strutturalmente a credito IVA e quando tale credito è superiore ai versamenti previsti per l’anno 2014 perciò non potranno esaurire il credito mediante compensazione. La presentazione dei
modelli IVA TR 2014 con tutta la modulistica necessaria, deve avvenire entro l'ultimo giorno successivo al trimestre di riferimento e deve essere inviata soltanto per via telematica.
Il rimborso spetta solo quando il credito annuale è superiore a 2.582,28 euro. Il suddetto limite perde valore nei casi di cessazione attività e rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
Riassumendo, questi i casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell’IVA: cessazione dell’attività nel corso del 2013; l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (deve essere presente almeno uno scarto del 10%); operazioni non imponibili; acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche; esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli; prevalenza di operazioni non soggette; soggetti non residenti; minore eccedenza detraibile nel triennio.
E’ bene ricordare che, in alcuni casi particolari,
se il rimborso tarda nella sua esecuzione, si ha diritto ad un interesse annuo e che per ottenere il rimborso
il contribuente è tenuto a prestare apposite garanzie che hanno eddetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso. Non sono soggetti alla richiesta di garanzie i contribuenti che presentano domanda di rimborso per importi non superiore ad 5.164,57 euro; coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta; le imprese dette “virtuose” e i curatori e i commissari liquidatori.
Per maggiori informazioni e approfondimenti su questo delicato tema, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’
Agenzia delle Entrate e il sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.