I
titoli di credito sono quei documenti utilizzati in un rapporto tra due soggetti che attestano il diritto di uno dei due (il portatore, cioè il soggetto ricevente) a ricevere una determinata prestazione.
Per
prestazione si intende o la riconsegna di determinati beni (esempio ne è la polizza di carico), o un complesso di rapporti giuridici (come obbligazioni e azioni) o, infine, il pagamento di una somma di denaro (cosiddetta cambiale). Questo vuol dire che con il titolo di credito il portatore acquisisce il diritto a ricevere la somma indicata sul documento poiché divenuto titolare di quel credito.
Il documento del titolo di credito deve contenere i seguenti
elementi:
- luogo e data di emissione;
- importo del credito;
- scadenza di pagamento.
I titoli di credito attestano l'esistenza di un diritto, ne consentono il trasferimento ad altri soggetti giuridici e garantiscono la possibilità di far valere il proprio diritto nei casi in cui questo non venga rispettato.
La
classificazione dei titoli di credito in base al loro
contenuto è la seguente:
- titoli di credito propriamente detti: cambiali e assegni che attestano il diritto del portatore a ricevere una somma di denaro o a trasferirla a terzi;
- titoli di credito di massa: azioni (costituiscono il capitale della società), BOT e CCT (in qualità di titoli del debito pubblico), obbligazioni emesse dalle società. I diritti che ne derivano sono diversi a seconda se il portatore sia un socio di una società commerciale o se sia creditore di un ente pubblico;
- titoli di credito rappresentativi di merci: tramite questa tipologia il portatore acquisisce il diritto di ricevere la merce o la possibilità di trasferirla a terzi.
Nel caso in cui il legittimo portatore smarrisca il titolo di credito (per perdita, furto o danneggiamento) può rivolgersi alle autorità (il giudice) per far emettere un provvedimento che attesti l'inefficacia del titolo in oggetto e l'obbligo di vedere riconosciuto il diritto previsto dal titolo di credito. Questa procedura è chiamata
procedura di ammortamento del titolo di credito. Non si può procedere in questo senso se sul titolo di credito è indicata la clausola di non trasferibilità (per assegni circolari, vaglia bancari, assegni bancari).
Esiste un'altra
distinzione in merito ai titoli di credito, operata in base alle
modalità di trasferimento:
- titoli al portatore: cioè le banconote poiché si trasferiscono nel momento stesso in cui avviene la consegna del titolo;
- titoli nominativi: cioè le azioni. Sono intestati a una specifica persona ma i diritti si possono trasferire a un terzo, che diventa il beneficiario, tramite una doppia annotazione sul titolo stesso che indichi espressamente il nuovo destinatario;
- titoli all'ordine: cioè le cambiali, gli assegni liberi e la fede di deposito. I diritti vengono trasferiti, tramite la cosiddetta girata, al giratario tramite il girante che è colui che trasferisce il titolo.