Per
prescrizione dei crediti commerciali si intende la cessazione, da parte del titolare, dei diritti sulla somma da ricevere. In altre parole, decorsi i termini previsti dalla legge, il creditore non può più avvalersi della legge per avere la somma che il debitore deve corrispondere.
La prescrizione è disciplinata dall'
articolo 2934 del Codice Civile di cui si può leggere il testo completo sul seguente
link.
In via del tutto generale il creditore perde il diritto alla riscossione della somma dopo
10 anni dall'effettuazione del credito nei confronti del debitore, come disciplinato dall'
articolo 2946 del Codice Civile.
Per interrompere o prolungare il tempo di prescrizione il creditore deve fare ricevere notifica al debitore di un sollecito di pagamento; dalla data della ricezione della notifica riparte il conteggio ai fini della prescrizione.
La prescrizione dei debiti commerciali è diversa dalla
decadenza, poiché la prima è disciplinata dalla legge, mentre la seconda dipende da un accordo preso tra le parti.
In caso di mancata riscossione di una somma il giudice non interviene d'ufficio ma è necessario che chi ha il diritto alla riscossione presenti il caso a un avvocato in modo da procedere per vie legali.
Termini più brevi di prescrizione dei crediti commerciali sono:
- 5 anni: le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale nominale dei titoli di Stato, le annualità delle pensioni alimentari; le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni, le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti), i bollettini e le ricevute pagamento ICI, le rate dei mutui, le spese condominiali, le spese di ristrutturazione, le dichiarazioni dei redditi, IVA, le multe, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli);
- 3 anni: bollo auto, il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata, il diritto dei notai;
- 1 anno: i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto, il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio, le rette scolastiche, il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, il diritto degli ufficiali giudiziari, il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali;
- 6 mesi: il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.