La
cessione del credito è un negozio, ossia un contratto, fra due parti, una detta “
cedente” e l'altra “
cessionario”. Il cedente è colui che ha la titolarità del
credito, cioè è la persona che deve riscuotere una determinata somma o un determinato bene; il cessionario, invece, è la persona che riceve il credito.
La cessione del credito può avvenire dietro corresponsione di un pagamento inferiore al valore del credito stesso, oppure in modo gratuito. Nel primo caso,
il cessionario acquista il credito in cambio di una somma pattuita fra le parti e, a scadenza del credito, incasserà la cifra pari all'importo del credito acquistato. Nel secondo caso, invece, il cessionario diventa proprietario del credito senza l'esborso di alcuna cifra e in questo modo acquisterà i diritti derivanti dalla cessione del credito.
La cessione del credito può essere di due tipi:
pro soluto, quando il cedente non è alcun modo responsabile della solvibilità del debitore, ossia non risponde dell'eventuale mancato pagamento del debitore ma si fa garante esclusivamente dell'esistenza del credito esigibile; è
pro solvendo, invece, quando il cedente si fa garante della solvibilità del titolo ceduto e, se il debitore non è solvibile, sarà il cedente a pagare la cifra pari all'importo del credito.
Se la cessione del credito avviene da parte di una
ditta o società, il credito deve rimanere in contabilità se è del tipo pro solvendo, mentre può essere cancellato dal bilancio se è del tipo pro soluto. Inoltre, il credito può essere ceduto solamente se non è di tipo personale (come ad esempio il credito sugli alimenti in caso di divorzio) o espressamente vietato dalla legge. Se, invece, il cedente è a conoscenza dell'insolvibilità del debitore e cede ugualmente il credito, il negozio si può considerare nullo ma spetta al cessionario dimostrare la malafede del cedente, ossia chi entra in possesso del credito deve dimostrare che chi gliel'ha ceduto era a conoscenza della posizione insolvibile del debitore.
La disciplina della cessione del credito è normata dall'articolo n. 1260 del
Codice Civile che ne detta i principi generali e, negli articoli seguenti, disciplina le modalità di cessione del credito e quali sono le cause per considerare il negozio nullo o inefficace.
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