In un momento storico di fragilità economico – sociale come quello che attualmente il nostro paese sta attraversando, cresce l’attenzione dei cittadini rispetto alla questione delle tasse che gravano sulle piccole proprietà, prima fra tutte la casa. Il continuo legiferare su questa materia ha generato un po’ di confusione nei cittadini su quali siano effettivamente le spese da sostenere per l’abitazione principale. Con l’articolo “Tasse prima casa” ci proponiamo di chiarire le imposizioni fiscali che i cittadini devono corrispondere per il possesso della principale abitazione.
La legiferazione sulla tassazione concernente la proprietà ha portato all’
abolizione dell’Imu sulla prima casa, per farla ricomparire sotto nuove vesti.
Con la nuova Legge di Stabilità viene istituita la
Iuc (Imposta Unica Comunale): una
tassa che ingloba la precedente
Imu, la
Tari, nonché l’imposta sullo smaltimento dei rifiuti e la
Tasi, ovvero l’imposta sui servizi indivisibili, tra i quali si ricordano l’illuminazione stradale e la manutenzione delle strade comunali. Occorre specificare che l’Imu viene tuttavia pagata solo sulla seconda casa, mentre la Tari sostituisce la
Tares, ovvero l’imposta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La peculiarità della Tari è che si basa sul pagamento di cifre proporzionali alla produzione teorica dei rifiuti. Pertanto a essere penalizzate in tal senso saranno le famiglie numerose e gli esercizi pubblici. Per quanto concerne la Tasi, invece, la Legge di Stabilità ha definito un tetto massimo per tale tassa, secondo il quale i Comuni non possono alzare gli importi oltre il 2,5 per mille. Tuttavia, le amministrazioni comunali, al fine di regolarizzare i loro bilanci hanno comunque chiesto un aumento.
La prima scadenza generale per versare la Iuc è stata spostata al
16 giugno, mentre la seconda è fissata al
16 dicembre, anche se ai singoli Comuni viene lasciata la facoltà di concedere la possibilità di pagare tutto in un’unica rata, prevista per giugno.
Il bisogno di liquidità dei vari Comuni li porta a definire specifiche scadenze, detrazioni e singole applicazioni delle aliquote imponibili per le varie voci dei tributi che costituiscono la Iuc. Non ci sarà pertanto da stupirsi se le date di pagamento, ad esempio delle Tasi, saranno diverse da Comune a Comune e contempleranno importi differenti, sempre all’interno del tetto massimo statale.
Occorre altresì precisare che, sebbene l’Imu sia stata abolita sulla prima casa e su altre tipologie di abitazione, è rimasta sotto il nome di
mini – Imu o miniconguaglio in quei Comuni che nel 2013 hanno deliberato aliquote superiori allo 0,4%. Tale imposta è pertanto funzionale a risolvere i problemi di copertura finanziaria. I cittadini abitanti in questi Comuni, possessori di una casa di proprietà, dovranno quindi coprire il 40% della differenza tra l’Imu decisa dal Comune di appartenenza e quella conteggiata allo 0,4%.
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