Con la sigla
Scia si intende la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero la dichiarazione di cui necessitano le imprese
per poter iniziare, apportare modifiche oppure cessare un’attività in ambito commerciale, artigianale e industriale. La Scia è stata introdotta con la Legge 122/2010, che ne prevede l’efficacia immediata a seguito del suo rilascio, senza più rendere necessari i controlli preliminari svolti dagli enti competenti e, quindi, senza attendere le tempistiche connesse, per poter procedere con i lavori.
La Scia, infatti,
sostituisce a tutti gli effetti ogni tipo di autorizzazione, il cui rilascio da parte degli enti preposti era soggetto a verifiche e controlli circa l’attinenza della pianificazione ai vari vincoli prestabiliti. Le imprese del settore pertanto non dovranno far altro che presentare il
modello Scia compilato in ogni sua parte. Tale modello va corredato delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi, sia morali che professionali, e oggettivi, ovvero relativi all’aderenza ai criteri urbanistici, edilizi e igienico – sanitari dei locali e delle attrezzature. In alcuni casi è anche richiesto di allegare gli eventuali elaborati tecnici. Il tutto è funzionale a fornire una descrizione completa dell’attività che si intende porre in essere. Pertanto si evince che la Scia rappresenta un’
autocertificazione.
La documentazione concernente la Scia deve essere trasmessa in
modalità telematica, non cartacea, al
SUAP, ovvero lo Sportello Unico per le Attività Produttive di ogni regione. Una volta presentata la documentazione, il personale competente procederà,
entro 60 giorni, con le opportune verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni e dei requisiti, adottando nel caso sia necessario le opportune sanzioni. A seconda del tipo di attività economica, da quelle commerciali a quelle artigianali, le Regioni emettono differenti
modulistiche.
La Scia può essere presentata
autonomamente o
ricorrendo a un intermediario di fiducia, come la propria associazione di categoria o un professionista qualificato, quale il commercialista. Nel caso in cui i documenti vengano presentati autonomamente è possibile farlo tramite
posta elettronica certificata (PEC to PEC). Inoltre si ricorda la possibilità di avvalersi della procedura guidata messa a punto delle
Camere di Commercio italiane e denominata
ComUnica Starweb. Una volta inoltrata la documentazione, l’utente ottiene immediatamente una ricevuta di avvenuta ricezione.
Tra le
attività commerciali non sottoposte alla presentazione della Scia emergono le piccole botteghe artigianali che impiegano un massimo di tre addetti per svolgere prestazioni lavorative, senza produrre emissioni inquinanti e rifiuti pericolosi, che non sono dotate di scarichi idrici di tipo produttivo e che non producano inquinamento acustico. Per fare un esempio concreto si cita l’attività dell’elettricista. Per contro si ricorda che le
attività sempre con un massimo di tre dipendenti richiedono la presentazione di suddetta dichiarazione se si tratta di imprese precedentemente soggette al nulla osta di esercizio in quanto insalubri, come per esempio le officine ove vengono lavorati metalli, le lavanderie a secco, le tipografie, le falegnamerie; le attività di autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti; quelle di deposito e trasporto merci; infine quelle di deposito mezzi per il trasporto collettivo dei passeggeri.