Quando si concede in locazione un appartamento, si può incorrere in spiacevoli situazioni con inquilini che ritardano o non pagano il canone di locazione e/o gli oneri accessori (ovvero le spese relative ai servizi comuni condominiali). Nel caso in cui si abbia a che fare con un inquilino moroso,
il proprietario può far valere i suoi diritti secondo quanto stabilito dalla legge.
I
contratti di affitto stabiliscono sempre un termine entro il quale, il locatario, deve pagare il canone e se questo non viene rispettato, il proprietario deve
sollecitare il pagamento con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Oltre al mancato pagamento del canone di locazione (entro venti giorni dalla scadenza prevista contrattualmente), motivo di
risoluzione del contratto può essere anche il mancato pagamento delle spese condominiali quando il totale ammonta a due mensilità del canone.
A seguito di una eventuale risoluzione del contratto, il proprietario dell’immobile ha diritto di richiedere uno
sfratto per morosità affidandosi ad un legale che richiederà all’inquilino moroso di presentarsi davanti ad un giudice allo scopo di accertare il mancato pagamento e la condanna al rilascio dell’immobile.
- Se l’inquilino moroso non si presenta all’udienza o, più semplicemente, ammette la responsabilità, il giudice convalida lo sfratto per morosità fissando una data entro la quale l’immobile dovrà essere lasciato libero.
- Se l’inquilino moroso si presenta all’udienza e sana gli oneri dovuti, il rapporto di locazione può proseguire senza variazioni di sorta. Nel caso in cui il giudice accerti legittime difficoltà dell’inquilino al pagamento, è possibile si posticipi il termine di pagamento (tre mesi) e si rinvii tutto ad una successiva udienza.
- Se l’inquilino moroso si presenta all’udienza opponendosi alle richieste del proprietario negandone la fondatezza (con prove scritte) trasforma la natura stessa del procedimento legale. In questo caso, entrambe le parti, dovranno fornire prove delle tesi sostenute.
Quando, nonostante le disposizioni del giudice, l’inquilino non lascia l’immobile, il proprietario deve notificare una nuova procedura esecutiva. Se nemmeno questa fosse sufficiente, si potrà richiedere l’intervento dell’
Ufficiale Giudiziario. Quest’ultimo notifica, con circa dieci giorni di anticipo, un preavviso di sfratto con tutti i dettagli (giorno ed ora) di accesso.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito
UPPI – Unione piccoli proprietari immobili.