Tra le varie circostanze in cui i proprietari degli immobili possono avvalersi della
procedura di sfratto emerge quella che identifica la tipologia dello
sfratto per morosità, una delle situazioni più diffuse. Lo sfratto per morosità
ha luogo quando l’inquilino occupante l’immobile non corrisponde al proprietario il canone di locazione e le quote immobiliari come previsto dal contratto di affitto.
La procedura di sfratto per morosità comporta una
serie di passaggi. Il primo è la cosiddetta
messa in mora, ovvero una lettera di diffida, solitamente inviata all’inquilino dopo 20 giorni dal mancato pagamento, in cui lo si sollecita a provvedere ai suoi obblighi fiscali nei confronti del locatore. Se tale morosità non cessa di esistere a seguito del sollecito, il proprietario si appoggia a un avvocato che si interfaccerà con il Tribunale per notificare l’
intimazione di sfratto e la contestuale citazione in causa per la convalida dello stesso. Con tale atto si invita l’inquilino moroso a presentarsi in Tribunale in un giorno e in una data prestabiliti per l’udienza. In tale occasione i possibili risvolti sono diversi.
Uno di questi è la richiesta da parte dell’inquilino del
termine di grazia, ovvero la concordanza con il giudice e l’altra parte di un
periodo di tempo entro il quale saldare il pagamento (solitamente sono previsti 3 o 4 mesi). Tuttavia tale soluzione è contemplata solo nei casi in cui l’immobile è usato a fini abitativi e non commerciali.
L’altra soluzione è la
convalida, caso che si verifica
quando l’inquilino moroso non si presenta in udienza oppure non si oppone a quanto emerso in Tribunale. Lo sfratto viene quindi convalidato e il Giudice stabilisce la data in cui avrà effettivamente luogo l’esecuzione del rilascio dell’immobile, solitamente entro
30 giorni a seguito dell’udienza. Verrà pertanto formulato l’
atto di sfratto in formula esecutiva da parte della Cancelleria, con il quale viene richiesta l’assistenza degli Ufficiali giudiziari per concretizzare l’esecuzione.
Tuttavia, nel caso l’inquilino non lasci l’immobile abitativo nella data stabilita dal Giudice, si potrà procedere con la notifica dell’
atto di precetto: con tale atto si intima all’inquilino di lasciare l’appartamento
entro 10 giorni, pena la rimozione forzata dall’immobile.
Se, nonostante l’atto di precetto, l’inquilino continua permanere nell’alloggio, si procederà con la
monitoria di sgombero, con il quale gli si comunica che in una determinata data avverrà lo sgombero effettivo dell’immobile con il supporto della forza pubblica.
L’ultimo stadio per concludere lo sfratto per morosità consiste infatti nell’
intervento dell’Ufficiale Giudiziario che darà materialmente luogo allo sgombero dell’immobile e, nel caso fosse necessario, farà cambiare anche la serratura della porta.
Con il
verbale di rilascio si conclude effettivamente la procedura di sfratto per morosità da parte dell’Ufficiale Giudiziario. Nel caso in cui nell’immobile del proprietario siano rimasti degli effetti personali degli inquilini, l’Ufficiale Giudiziario dovrà effettuare l’inventario e conferirà al proprietario la responsabilità degli averi degli inquilini che dovranno recuperarli. Nel caso questo non avvenga dovrà provvedere il proprietario stesso a recapitarli.