Con la
Legge di Stabilità 2014 sono state introdotte delle novità anche per il
contributo unificato da corrispondere in caso di un contenzioso relativo allo
sfratto.
Quando di avvia un procedimento di sfratto è necessario ricordare che bisogna rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente che in questo caso è un Giudice del Tribunale competente territorialmente per la zona in cui è collocato l'immobile oggetto della causa legale.
Il Giudice dovrà convalidare la richiesta di sfratto presentata dal proprietario dell'immobile e far ricevere notifica all'inquilino per farlo presenziare, insieme all'intimatore, all'udienza che convalidi e renda esecutivo lo sfratto.
Si ricorda che le
tipologie di sfratto disciplinate dal
Codice di Procedura Civile sono le seguenti:
- sfratto per morosità: disciplinato dall'art. 658 del Codice di Procedura Civile. Questo tipo di sfratto interviene quando l'inquilino non rispetta i tempi indicati nel contratto per la permanenza nell'immobile o non corrisponda gli oneri relativi all'affitto da versare;
- sfratto per finita locazione: disciplinato dall'articolo 657 del Codice di Procedura Civile. Al comma 1 viene descritta la procedura della licenza per finita locazione che indica la possibilità del locatore di ottenere lo sfratto prima della scadenza del termine contrattuale. Al comma 2 dello stesso articolo viene esplicitata la procedura di convalida dello sfratto che interviene quando l'affittuario si rifiuti di abbandonare l'immobile una volta avvenuta la scadenza del termine contrattuale;
- sfratto per necessità: interviene nei casi particolari in cui il proprietario desideri destinare l'immobile affittato per un uso diverso da quello locativo.
Per espletare tutte le procedure necessarie a completare l'iter è quindi necessario rivolgersi al Tribunale e farsi assistere da un legale competente in materia di locazione.
Le novità introdotte dalle recenti normative indicano precisamente che il contributo unificato per lo sfratto è
ribassato del 50% sia per la pratica di convalida dello sfratto, sia per i procedimenti di sfratto per morosità, sia per procedimenti di sfratto per finita locazione.
Per i procedimenti di sfratto per morosità il valore totale della causa al quale applicare il ribasso del 50% viene calcolato in base all'importo degli affitti non versati alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida dello sfratto.
Per i procedimenti di finita locazione, invece, il valore della causa viene determinato sulla base dell'ammontare del canone annuale relativo all'immobile in oggetto.
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