Guida tra le varie tipologie di
sfratto esistenti in normativa, come si configurano, quali sono i parametri e come funzionano.
In linea generale lo sfratto è un atto di natura giudiziaria che il proprietario (locatore) richiede al giudice per allontanare l'affittuario (conduttore) dall'immobile in oggetto. Il giudice, verificata e convalidata la richiesta di sfratto, emette un provvedimento esecutivo per ordinare all'inquilino la riconsegna al proprietario dell'immobile.
Il
Codice di Procedura Civile indica espressamente le tipologie di sfratto, che sono tre:
- sfratto per morosità: disciplinato dall'art. 658 del Codice di Procedura Civile. Questo tipo di sfratto interviene quando l'inquilino non rispetta i tempi indicati nel contratto per la permanenza nell'immobile o non corrisponda gli oneri relativi all'affitto da versare. Per i locali a uso abitativo basta anche l'insolvenza relativa a una mensilità del canone da dover corrispondere, mentre per i locali a uso commerciale non vi è la specificazione delle mancate mensilità versate necessarie per configurare la procedura di sfratto. La pronuncia in merito all'atto esecutivo dello sfratto deve essere compiuta dal Tribunale competente per il territorio in cui è ubicato l'immobile in oggetto. L'affittuario insolvente, una volta ottenuta, la notifica della procedura di sfratto può richiedere una proroga per il pagamento che gli permetta di permanere nell'immobile. La proroga del pagamento del canone e degli oneri annessi non supera i 90 giorni;
- sfratto per finita locazione: disciplinato dall'articolo 657 del Codice di Procedura Civile. Al comma 1 viene esplicitata la procedura della licenza per finita locazione che indica la possibilità del locatore di ottenere lo sfratto prima che termini il contratto; lo sfratto sarà comunque esecutivo solo dalla data di scadenza espressa nel contratto. Questa procedura si effettua solitamente per impedire che avvenga il rinnovo tacito del contratto come previsto dalla legge. Al comma 2 dello stesso articolo viene descritta la procedura di convalida dello sfratto che interviene quando, avvenuta la scadenza del termine contrattuale, l'affittuario si rifiuti di lasciare l'immobile;
- sfratto per necessità: interviene nei casi particolari in cui il proprietario voglia destinare l'immobile affittato a un uso diverso da quello locativo. Può intervenire quindi prima dell'avvenuta scadenza del termine contrattuale ma l'affittuario viene tutelato dal contratto circa il preavviso necessario per poter poi effettivamente lasciare l'immobile.
Per ulteriori specifiche sul
procedimento di sfratto e sui
termini nei quali questo diventa esecutivo si consiglia di visitare la seguente
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