Spesso coloro che vivono in un appartamento in
affitto si chiedono quali siano le
spese condominiali che gravano su di loro e quali siano invece i costi che spettano al proprietario dell’immobile. In questo articolo, dal titolo “
Spese condominiali inquilino”, cercheremo di chiarire il più possibile la ripartizione delle spese condominiali tra conduttore e locatore di un immobile.
Innanzitutto occorre specificare che, per quel che concerne il pagamento delle spese condominiali,
l’unico responsabile nei confronti del condominio è il proprietario dell’immobile, in quanto è comproprietario delle parti comuni dell’edificio e, pertanto, è tenuto a sostenerne i costi di consumo, manutenzione e tutela. Il proprietario si rivale poi, per quanto concerne la quota delle spese ordinarie, sull’inquilino, il quale le rimborsa come previsto nel contratto di affitto.
Fatta questa premessa è necessario ricordare che il
Codice Civile in materia condominiale disciplina la
ripartizione delle spese condominiali, dividendole in due grandi categorie: le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative agli interventi straordinari. In linea generale, tutte
le spese ordinarie sono a carico dell’inquilino, mentre
quelle di manutenzione straordinaria pesano invece sul proprietario dell’immobile concesso in affitto. Nello specifico al conduttore spettano, salvo stabilito diversamente nel contratto di affitto, le spese concernenti il servizio di pulizia, la manutenzione dell’ascensore, la fornitura dell’acqua, l’energia elettrica, il riscaldamento e il condizionamento dell’aria, insomma tutti i servizi simili di uso comune, compreso il 90% delle spese per la portineria. L’inquilino, che dovrà effettuare il pagamento di tali spese condominiali entro due mesi dall’avvenuta richiesta, può chiedere al proprietario l’indicazione precisa di tutti i costi che dovrà sostenere al riguardo, con la relativa specificazione dei criteri di ripartizione.
Se l’inquilino non provvede al pagamento delle spese condominiali, il condominio si rivolgerà pertanto al proprietario dell’immobile, che dovrà corrisponderle al posto suo. Il locatore potrà tuttavia procedere nei confronti dell’inquilino moroso con la diffida e l’
intimazione di sfratto se questi continua a non voler pagare le rate che gli spettano.
Per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria di rilevante entità, come ad esempio la sostituzione dell’impianto di illuminazione comune, destinate alla conservazione o alla ristrutturazione dell’edificio, sono a carico del locatore, il quale deve quindi provvedere ai costi che il possesso di un immobile all’interno di uno stabile comportano.
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