Le
barriere architettoniche condominio sono costituite da qualsiasi opera che “impedisca, renda difficoltosi o limiti la possibilità di movimento e la fruizione di spazi e servizi”. Rientrano quindi in questa categoria scale, scalini eccessivamente alti in punti di uso comune, porte che si aprono con difficoltà, rampe di eccessiva pendenza. Le barriere architettoniche costituiscono un grosso problema per condomini disabili o anziani e per questo motivo sono state introdotte delle norme volte alla loro rimozione.
Dato che l’intervento sulle barriere architettoniche condominio andrà a modificarne le parti comuni e potrebbe richiedere una spesa ripartita fra i condomini, è
l’assemblea condominiale a doversi esprimere a proposito. Dopo la riforma del condominio (legge n, 220/2012), è stato stabilito che un intervento simile, su richiesta di un condomino, possa essere approvato in prima e seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di metà del valore complessivo dell’edificio (500 millesimi).
Questa disposizione ha creato molte polemiche, in quanto in precedenza la
normativa prevedeva che in seconda convocazione la maggioranza necessaria fosse più bassa: un terzo dei partecipanti e un terzo dei millesimi. La nuova legge ha dunque reso più difficile intervenire a tutela dei diritti di alcuni condomini.
Gli interventi più diffusi per il superamento delle barriere architettoniche tuttavia devono essere considerati come operazioni che aggiungono valore al condominio:
un ascensore, rampe di accesso mobili o fisse, porte più ampie e facili da utilizzare potrebbero servire a tutti, prima o poi.
In ogni caso, anche dopo la riforma, sono rimaste valide le disposizioni della legge n. 13/1989, che tutela il condomino disabile in presenza di totale disinteresse del condominio, ossia quando l’assemblea rigetta senza valide ragioni la richiesta d’intervento o non interviene entro 3 mesi. Le barriere architettoniche condominio possono quindi essere modificate, ma
chi paga? Il richiedente, che può introdurre strutture mobili o facilmente rimovibili.
Così si dovrebbero tutelare, nelle intenzioni della legge, i diritti della persona disabile e quelli degli altri condomini. Si tratta infatti di interventi limitati. È comunque possibile accedere alle
detrazioni fiscali del 50% sulle ristrutturazioni anche per questo genere di intervento.