L’acquisto della prima casa è un momento importante nella vita di molte famiglie italiane. Anche su questo atto gravano però alcune imposte. Le
imposte acquisto prima casa, a seconda dei casi, sono l’IVA, l’imposta di registro, l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria. Le imposte a cui è soggetto l’atto di compravendita e le agevolazioni dipendono dalla destinazione dell’immobile e dal soggetto venditore. In particolare, è importante distinguere fra l’acquisto da un privato o da un’impresa costruttrice.
Le informazioni qui riportate riguardano l’attuale legislazione in materia, che è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2014. Le imposte descritte riguardano
l’acquisto di case successivo al 1 gennaio 2014. Per la descrizione delle differenze rispetto al regime fiscale precedente, rimandiamo agli approfondimenti su
importa di registro e
IVA.
Caso 1: imposte acquisto prima casa
da venditore privato.
- Imposta di registro: 2%
- Imposta ipotecaria: 50,00 euro
- Imposta catastale: 50,00 euro
Caso 2: imposte acquisto prima casa
da impresa costruttrice o di ristrutturazione, a meno di 5 anni dalla conclusione dei lavori.
- IVA: 4%
- Imposta di registro: 200,00 euro
- Imposta ipotecaria: 200,00 euro
- Imposta catastale: 200,00 euro
Caso 3: imposte acquisto prima casa da impresa costruttrice o di ristrutturazione, una volta trascorsi più di 5 anni dalla conclusione dei lavori, o
da impresa non costruttrice che non abbia eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione.
- IVA: esente
- Imposta di registro: 2%
- Imposta ipotecaria: 200,00 euro
- Imposta catastale: 200,00 euro
Si tratta di un
regime fiscale agevolato (basti considerare le differenze della tassazione sull’acquisto della seconda casa), mirato a incentivare l’acquisto della prima casa da parte delle famiglie italiane. Ci sono però delle condizioni da rispettare, in assenza delle quali, le imposte acquisto prima casa sono più elevate:
- l’abitazione non deve essere di lusso.
- l’abitazione deve trovarsi nello stesso Comune in cui il richiedente ha la residenza o dove intende trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto oppure nel Comune dove si ha la propria attività principale.
- l’acquirente non deve essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra abitazione nello stesso Comune, nemmeno in comunione con il coniuge, nè del diritto di proprietà su un'altra abitazione sul territorio nazionale acquistata con agevolazioni sulla prima casa.