Il contratto di
locazione commerciale viene stipulato tra il proprietario dell'immobile e un locatario con uso esclusivo dei locali a finalità commerciale, quindi non abitativa.
Per attività commerciale si intende non solo il commercio vero e proprio di merci, ma anche tutte quelle attività professionali che prevedono la fornitura di un servizio e, più in generale, tutte le attività classificate lavoro autonomo.
Il contratto commerciale si differenzia da quello a
uso abitativo prima di tutto per la durata, che non deve essere inferiore ai 6 anni, tranne nel caso di attività alberghiera e attività teatrale che, invece, hanno una durata minima di 9 anni.
Come tutti i contratti, anche quello commerciale si intende
tacitamente rinnovato quando giunge a scadenza, salvo per i casi in cui è dichiarata esplicitamente la volontà di non rinnovarlo o sul contratto stesso, oppure con comunicazione da inviare alla controparte con almeno 12 mesi di anticipo rispetto alla data in cui si intende far cessare il contratto.
Se il
mancato rinnovo è per volontà del proprietario, non è sufficiente la comunicazione inviata con un anno di anticipo, ma è anche necessario dimostrare che si intende cambiare destinazione d'uso dell'immobile, passando dal commerciale all'uso abitativo da destinare a se stesso o a un componente della famiglia. Un'altra motivazione per non rinnovare il contratto può essere per interventi di restauro, ristrutturazione, demolizione o comunque lavori che comportino un lungo periodo di intervento e, contemporaneamente, rendano impossibile la permanenza di un occupante nell'immobile.
Un'altra differenza tra il contratto commerciale e quello abitativo è che quello commerciale prevede la possibilità di
subentro o di cessione del contratto, senza che si renda necessario il benestare da parte del proprietario, sempre a patto che il tipo di attività sia lo stesso di quello esercitato dal locatario uscente o cessionario. Anche se non è necessario il parere positivo del locatore per il subentro o la cessione del contratto, è comunque obbligatorio informarlo tramite raccomandata A/R dell'intenzione di cedere il contratto entro i 30 giorni precedenti alla data di effettivo subentro di altra persona. Al ricevimento della comunicazione, il locatario può opporsi al subentro o alla cessione e, in caso si verifichi questa possibilità, il contratto si considererà risolto.