L’
amministratore di condominio è la figura di rappresentanza del condominio, una sorta di organo esecutivo a cui spettano importanti compiti, riassumibili nelle funzioni di gestione e amministrazione del complesso di aspetti che la disciplina della vita condominiale implica. Il ruolo dell’amministratore di condominio è regolamentato del
Codice Civile che, oltre a disciplinarne le funzioni, ne specifica il processo di nomina, di conferma e di revoca dal suo incarico. Inoltre con la
nuova legge condominio, tale figura è stata disciplinata ancor di più, anche dal punto di vista dei requisiti che deve possedere per svolgere il suo ruolo. In questo articolo ci concentreremo sul processo di
nomina amministratore condominio.
Occorre innanzitutto specificare che la nomina dell’amministratore si rende
necessaria negli stabili in cui risiedono più di otto condomini, che pertanto dovranno provvedere a scegliere il proprio rappresentante;
diversamente vi provvederà l’autorità giudiziaria, anche su richiesta di un solo condomino. Nei casi in cui i condomini siano meno di otto, la nomina dell’amministratore diventa facoltativa, in quanto la normativa prevede la possibilità, in tali condizioni, di un condominio senza amministratore.
L’amministratore viene
nominato dall’assemblea condominiale a maggioranza prevista, che deve rappresentare metà del valore del condominio. L’incarico dell’amministratore ha
durata annuale e, al suo scadere, solitamente
si rinnova automaticamente per l’anno successivo, salvo specifiche disposizioni da parte della stessa assemblea. Nei casi previsti dalla legge,
l’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso del condominio, ovvero quando non abbia reso conto per due anni della sua gestione destando sospetti di irregolarità o quando abbia ricevuto atti giudiziari che non rientrano nelle sue competenze senza comunicarlo all’assemblea. Questo significa che, in ogni caso, alla nomina amministratore condominio potranno procedere solo l’assemblea e l’autorità giudiziaria, mentre quella avanzata dal costruttore dell’edificio, anche se presente nel registro di acquisto, non è valida.
In ragione della
riforma della legge condominiale entrata in vigore nel giugno del 2013 può essere nominato amministratore il candidato che possiede il
diploma di scuola secondaria superiore, che ha seguito un
corso professionale in merito e che
può emettere la documentazione fiscale come previsto dall’incarico. Con questi requisiti può essere nominato chiunque ottenga la maggioranza dei voti dell’assemblea, anche colui che è proprietario dello stabile. Non deve essere per forza un professionista esterno e non è necessaria l’iscrizione a un albo professionale. Inoltre, può essere nominato amministratore di condominio anche una
persona giuridica, come per esempio una società di capitali.
L’incarico dell’amministratore può cessare non solo per revoca, ma anche per dimissioni volontarie, oltre che ovviamente in caso di morte. Le circostanze di revoca tuttavia non sollevano i condomini dall’obbligo di corrispondergli il compenso fino al termine dell’incarico.
Per quanto concerne i
quorum richiesti per la nomina dell’amministratore di condominio, questi cambiano a seconda che la decisione venga presa in prima o in seconda convocazione. Solitamente se la scelta viene effettuata alla prima convocazione sono necessari i 500 millesimi; tuttavia è molto più frequente che la decisione venga presa alla seconda convocazione, pertanto in tal caso viene richiesto il consenso di un terzo dell’edificio. Per ulteriori informazioni circa gli specifici
quorum richiesti per la nomina dell’amministratore di condominio, si consiglia di consultare il sito di
Altalex.
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