È una materia di discussione talmente frequente che a tutti può essere successo di affrontarla con i propri vicini di alloggio: è la
ripartizione delle spese di condominio, (molto) croce e (ben poco) delizia delle assemblee condominiali. Si tratta di quella situazione in cui, al momento di decidere quanta percentuale dei costi vada pagata da ognuno per la manutenzione del vialetto comune, del tetto, del garage… ognuno ha fatto calcoli differenti!
Una cosa va messa in chiaro: le leggi ci sono e poco o nulla è deputato alla fantasia. Ed è anche disciplinato l’ordine in cui seguirle: prima di tutto va seguito ciò che è scritto sul
regolamento di condominio in materia di ripartizione spese. Se poi questo non dà indicazioni, o è troppo generico, si fa ricorso alle norme del codice civile.
La misura di riferimento, per calcolare i costi, sono i
millesimi: ogni alloggio, fatta 1000 la quota complessiva del condominio, vale una diversa percentuale a seconda delle differenti tipologie di spesa. Per esempio, se si deve calcolare quanto paga il condomino del secondo piano per la manutenzione dell’ascensore, la sua quota in millesimi sarà certo superiore rispetto al proprietario dell’alloggio al piano terra. Di conseguenza, sarà superiore la sua somma da pagare sul totale.
Esemplare è il conteggio delle
spese di riscaldamento (quando questo è centralizzato): i millesimi, in questo caso, sono conteggiati sulla base dei metri cubi che ogni alloggio deve riscaldare.
Comunque, la quota in millesimi della maggior parte delle voci di spesa sono esposte sulle
tabelle del regolamento condominiale: quindi, per lo più, non è necessario il passaggio alla normativa civile.
Per il resto, esistono regole specifiche per la ripartizione spese di singoli aspetti del condominio: se cerchi col browser “ripartizione spese tetto”, “… riscaldamento”, “… lastrico solare” e così per
ogni voce di spesa comune, le informazioni su siti e blog di settore sono ampie e dettagliate.
Va solo specificato che, una volta stabilite e approvate tutte le spese, la legge prevede da alcuni anni provvedimenti gravi per i
condomini morosi. In particolare, se entro sei mesi dalla fine dell’esercizio l’amministratore non ottiene il pagamento dovuto, ha l’obbligo di intraprendere le vie legali:
Guidaconsumatori ti spiega come ciò avviene.