Il
condominio orizzontale: che cos'è, quali sono le norme che lo disciplinano, che cosa implica e altre informazioni utili a riguardo.
Negli ultimi anni le
normative relative ai condomini hanno subito delle modificazioni e degli aggiornamenti per fronteggiare nuove forme di residenzialità e permettere agli inquilini di godere di tutta una serie di diritti, ai quali si aggiungono anche dei doveri da rispettare.
Oltre ai condomini strutturati nella forma che meglio conosciamo, cioè quella verticale, sono stati previsti anche i condomini orizzontali. Questi non sono altro che un insieme di strutture edilizie che pur essendo autonome tra di loro condividono parte dei servizi esterni o hanno in comune gli impianti per le utenze dei vari edifici.
Si tratta cioè di quelle aree residenziali sviluppate in senso orizzontale che condividono cortili, giardini, tettoie, passaggi oltre agli impianti principali che servono per erogare le utenze nelle unità immobiliari. In questi casi è il rapporto di accessorietà tra le parti comuni e le singole unità abitative a costituire la fattispecie e a disciplinarne diritti e doveri proprio in merito alle parti condivise.
L'
articolo 1117 del Codice civile è stato aggiornato e nella declinazione dell'
articolo 1117-bis si ritrova l'esistenza di questo tipo di condomini, giacché questi risultano soggiacenti alle stesse norme previste per i condomini ordinari. È previsto infatti che le stesse regole di questi ultimi vengano applicate anche alle “unità immobiliari o a più edifici, ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici che abbiano parti comuni”.
Il legislatore ha lasciato alla decisione dei complessi residenziali se costituirsi come condomini orizzontali o come
supercondomini. Questi ultimi si configurano quando i privati decidono di costituirsi come condomini autonomi nonostante le strutture edilizie siano autonome ma con parti condivise delle strutture portanti e delle utenze.
La dicitura di supercondominio non viene espressamente menzionata negli aggiornamenti normativi ma sta ad indicare un'organizzazione (un insieme di norme) che sta al di sopra dei singoli condomini separati che mantengono comunque la propria autonomia.
Dal già citato articolo 1117 bis del Codice civile si evince che si può parlare di supercondomini in uno dei seguenti tre casi:
- più unità immobiliari autonome o più edifici con beni o servizi in comune;
- più gruppi di unità immobiliari autonome aventi ciascuna una organizzazione condominiale (definiti “condominii di unità immobiliari”);
- più gruppi di edifici condominiali (definiti “condominii di edifici”).
Nel caso dei supercondomini è l'assemblea condominiale a decidere la propria costituzione in questa fattispecie e ad accettare di seguire le normative previste dalla legislazione.