Il
bilancio condominio è il documento contabile che l’amministratore deve presentare all’assemblea condominiale, segnalandovi vari aspetti: il rendiconto della gestione dell’amministratore (spese sostenute nell’esercizio precedente e loro ripartizione fra le unità immobiliari), la situazione patrimoniale (crediti e debiti del condominio) e la situazione di cassa (il bilancio vero e proprio di entrate ed uscite durante l’esercizio).
L’amministratore convoca l’assemblea ordinaria annuale proprio per l’
approvazione del bilancio: i condomini devono poter prendere visione del bilancio condominio almeno 5 giorni prima della data fissata. Si tratta dunque di un passaggio molto importante, in quanto permette di chiarire ai condomini quale sia la situazione economica del condominio. Allo stesso modo, il bilancio condominio costituisce un buon strumento per giudicare l’operato dell’amministratore. Per questo motivo la presentazione del bilancio è obbligatoria, anche nei condomini minimi, ossia quelli costituiti da due unità abitative, oltre che, ovviamente, nelle strutture più grandi.
Possiamo distinguere due tipologie di bilancio, presentate contemporaneamente dall’amministratore, a cui ci si riferisce spesso come ‘conti’: il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il
bilancio consuntivo, o rendiconto, deve essere presentato al termine dell’esercizio annuale: il regolamento condominiale può stabilire se questo corrisponde a un anno solare oppure no. In questo documento, l’amministratore riepiloga l’attività svolta, segnalando come sono state spese le somme versate dai condomini e se queste sono state sufficienti a coprire tutti i costi. Inoltre, viene eseguito il riparto millesimale consuntivo, ossia la ripartizione delle spese sulla base delle
tabelle millesimali.
Il
bilancio condominio preventivo invece descrive le spese da sostenere nell’esercizio successivo per l’amministrazione ordinaria: per questo motivo deve essere presentato all’inizio dell’esercizio stesso. È in questo documento che vengono stabilite le spese condominiali dell’anno seguente.
La differenza fra i due bilanci dello stesso esercizio è detta
conguaglio. In caso di spese straordinarie infatti, non previste dal bilancio preventivo, ci sarà una differenza fra i due documenti: i condomini dovranno ripagarla.
Entrambi i documenti devono essere approvati a maggioranza dall’assemblea. La loro presentazione, come si accennava, è obbligatoria: la mancata convocazione dell’assemblea o l’omessa presentazione del rendiconto per due anni sono fra le motivazioni possibili per la
revoca dell’amministratore.