L’assemblea condominiale è l’organo amministrativo e deliberativo del condominio in cui vengono prese decisioni relative alla gestione ordinaria delle parti comuni dello stabile o alla manutenzione straordinaria e sulla nomina e revoca dell’
amministratore.
(rif:
Codice civile, Libro III, Titolo VII, articoli 1135 - 1136 e 1137)
L’assemblea condominiale, a seconda dell’ordine del giorno che si intende discutere, può essere
ordinaria o
straordinaria. Nel primo caso le attribuzioni riguardano essenzialmente l’approvazione del preventivo delle spese dell’anno, l’approvazione del rendiconto annuale e la nomina, conferma e/o revoca dell’amministratore. Nel secondo caso invece, è possibile discutere del regolamento di condominio, vagliare e decidere cosa fare per gli interventi di manutenzione straordinaria e deliberare in merito a eventuali azioni intraprese contro il condominio o sanare divergenze.
Le assemblee condominiali ordinarie sono convocate dall’amministratore
almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci, mentre le assemblee condominiali straordinarie, come fa ben intuire il nome stesso, vengono convocate
solo in caso di necessità. Queste particolari forme di assemblee possono essere convocate su richiesta dell’amministratore o di un numero di condomini che rappresenti almeno 1/6 del valore del condominio. In ogni caso, l’
avviso di convocazione deve essere noto ad ogni condomino
almeno cinque giorni prima dell’assemblea. Sulle modalità di convocazione non esistono vincoli particolari, essa può essere effettuata telefonicamente, via fax, email (PEC), posta cartacea o mediate consegna diretta (a mano) ma deve sempre contenere alcune informazioni che sono: chi convoca l’assemblea, a chi è diretta la convocazione, data, ora, luogo dell’assemblea, ordine del giorno ed eventuali documenti necessari al condomino in vista dell’assemblea condominiale.
Sono
legittimati a partecipare alle assemblee di condominio
tutti i condomini e l'assemblea non può deliberare, se non risulta che tutti i condomini sono stati regolarmente avvisati. Il numero minimo di partecipanti è pari ad un numero di condomini che rappresentano almeno i due terzi di valore dello stabile e due terzi dei partecipanti al condominio (dati relativi alla cosiddetta prima convocazione). Le delibere sono considerate valide con un numero di voti che sia la quota maggioritaria dei partecipanti all’assemblea e, in ogni caso, almeno la metà del valore dell’edificio. Nel caso in cui non si riesca a giungere ad una soluzione o accordo al primo incontro, è possibile convocare un’altra assemblea, detta seconda convocazione, il giorno successivo o comunque entro e non oltre dieci giorni dalla precedente. E’ bene ricordare che gli
affittuari hanno diritto di partecipare alle assemblee ma essi
non hanno diritto di voto.