Il discorso inerente il
condono edilizio è stato affrontato a lungo da parte delle autorità competenti e solo nel 2003 si sono stabilite le tematiche relative all’analisi e all’intervento da applicare per quanto riguarda il problema relativo alle costruzioni edilizie. In passato, infatti, era dispersivo il tema relativo all’abusivismo, mentre finalmente nel 2003 sono stati disposti dei piani programmatici precisi, al fine di consentire ai cittadini italiani di conoscere le regole relative al fenomeno dell’
abusivismo edilizio, così da poter intervenire tempestivamente a denunciare talune costruzioni presenti nella propria abitazione. Solo con l’
auto-denuncia, infatti, è possibile applicare il condono edilizio, mentre qualora i problemi relativi alle costruzioni edilizie fossero scoperti dalle autorità competenti, si potrebbe incorrere in denunce di diversa portata, a seconda della gravità della situazione.
La
regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi è il principale obiettivo del condono edilizio 2003, insieme all’estinzione dei reati connessi a tale attività. Per avanzare la richiesta di
condono edilizio in passato occorreva presentarsi presso il proprio Comune di appartenenza e consegnare la domanda di condono; al giorno d’oggi, invece, dal momento che i termini di presentazione della domanda erano fissati con le
Leggi 47 del 1085,
724 del 1994 e
326 del 2003, occorre seguire un altro procedimento.
Per ottenere il
condono edilizio occorre richiedere un esame da parte del Comune ove è presente l’immobile abusivo: gli esperti giungeranno presso l’abitazione e verificheranno se la domanda è ammissibile e se la documentazione fornita è completa, oltre ovviamente se è presente l’attestazione di avvenuto pagamento (nel caso in cui il conguaglio dell’oblazione non fosse richiesto entro 3 anni, decade l’obbligo del rimborso o del pagamento). Il condono edilizio, inoltre, può essere ottenuto attraverso il
silenzio assenso, qualora il Comune non effettui l’apposita notifica della risposta, a colui o colei che ha avanzato la richiesta, entro 2 anni dalla presentazione della domanda di condono.
La legge 326 del 24 novembre 2003 ha consentito al condono edilizio di assumere una notevole rilevanza e i provvedimenti che, a partire da tale data, sono avvenuti in tutta Italia in materia di controllo e verifica dell’
abusività edile per quanto riguarda i locali commerciali e le abitazioni dei privati sono aumentati esponenzialmente.
Per ulteriori informazioni sul condono edilizio 2003 potete consultare il
Codice Civile o recarvi presso la sezione territoriale del vostro
Comune.