L’affitto terreno agricolo è regolato da una legge di oltre 30 anni fa: si tratta della legge n. 203 del 1982 (203/82), che regolava per la prima volta nel suo complesso la materia dell’affitto dei terreni rurali o con finalità agricole. Quindi, ogni contratto di locazione riguardante terreni rivolti ad utilizzo agricolo rientra nel campo di applicazione di questa legge.
La durata minima dell’affitto terreno agricolo è di 15 anni. In particolare, questa previsione è rivolta al prestito, da parte di un proprietario terriero, di un terreno a un coltivatore diretto. Tuttavia, la stesse legge regolamenta allo stesso modo anche il rapporto fra il proprietario terriero e il coltivatore non diretto, prevedendo sempre una durata di 15 anni. Questa durata minima così lunga è giustificata dalla volontà del legislatore di concedere all’agricoltore il tempo necessario a curare il nuovo terreno e goderne dei frutti. Una prospettiva altrimenti difficile, se la durata del contratto d’affitto fosse ridotta.
In assenza di disdetta, il contratto di affitto terreno agricolo si riterrà automaticamente rinnovato per altri 15 anni. Per evitare il tacito rinnovo, la disdetta deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno con un anno di preavviso. E ancora, in caso di nuovo affitto, dovrà essere riconosciuta la prelazione al vecchio affittuario. Infine, non sono permessi i contratti di subaffitto.
La stessa legge del 1982 identifica poi una particolare forma di affitto terreno agricolo, che non rientra nel campo d’applicazione delle norme sulla durata del contratto descritte sin qui. Si chiama contratto di affitto particellare e si riferisce alla locazione di realtà economicamente poco rilevanti, perché basate su appezzamenti di terreno non costituenti un’unità produttiva efficiente. Si tratta, in sostanza, di terreni piccoli, che non hanno grandi prospettive di guadagno economico. Per questo la durata minima del contratto è ridotta a 6 anni.
Alla conclusione di un qualsiasi contratto di affitto terreno agricolo sarà necessario pagare la relativa imposta di registrazione, pari allo 0,50% del canone annuo di affitto. Il canone stesso deve invece essere concordato fra le parti.
Infine, è doveroso segnalare come la stessa legge 203/82 abbia previsto la possibilità di derogare rispetto al regime sin qui descritto, nel caso debbano essere tutelate esigenze particolari. Nella pratica, questa possibilità di deroga si è molto diffusa e quindi molti contratti di affitto terreno agricolo potrebbero non rispondere alle caratteristiche dettate dalla legge.