Il giudice tutelare è un magistrato presente presso ogni Tribunale ordinario (spesso anche presso le sedi distaccate), che si occupa in particolare della gestione delle tutele e delle curatele. Tuttavia, questo magistrato ha altre importanti funzioni riguardo la tutela delle persone: il giudice tutelare si occupa di minori e di incapaci. Si tratta dei soggetti che non sono in grado, o lo sono solo in parte, di provvedere da soli ai propri interessi, patrimoniali o non patrimoniali. Si parla di persone incapaci o non del tutto capaci. È in questi casi che interviene il magistrato.
La funzione per cui questo giudice è più conosciuto è sicuramente
la nomina delle figura a protezione degli incapaci (minori, interdetti o inabilitati, ossia coloro che non possono compiere da soli atti giuridici, come la vendita o l’acquisto di parti del patrimonio), come
il curatore o il tutore. Il curatore assiste la persona, soprattutto negli atti di straordinaria amministrazione. Il tutore invece rappresenta e sostituisce spesso un minore in tutti gli atti di natura patrimoniale, di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Molto spesso si è portati a
confondere il ruolo del tutore con quello del giudice tutelare. In realtà, il primo è spesso un parente della persona che ha necessità di aiuto (coniuge, ascendente, altri parenti prossimo o affine), mentre il giudice è un magistrato a tutti gli effetti, che non si occupa direttamente della tutela di una sola persona, ma soprintende a tutti i casi di questo genere nella sua area di competenza. Il tutore, per esercitare le sue funzioni, deve prestare
un giuramento davanti al giudice tutelare. Inoltre, il magistrato è chiamato ad autorizzare l’investimento di capitali da parte del tutore in nome dell’incapace.
Fra le altre funzioni del giudice tutelare compare poi
la nomina dell’amministratore di sostegno. Questo magistrato si occupa poi di materie molto delicate, soprattutto quando legate ai
minori: autorizza ad esempio l’interruzione volontaria di gravidanza di minorenne (art. 12, legge n. 194/1978) e firma l’autorizzazione all’espatrio del minore quando manchi l’approvazione di chi esercita la potestà. Convalida anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio per il minore, quando disposti dai sindaci contro l’opposizione di chi ha la potestà (spesso i genitori).
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