La
legge sulla privacy fa riferimento al
Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 ed è conosciuta anche come
codice in materia di protezione dei dati personali. Grazie a questa legge, sono stati raggruppate tutte le precedenti disposizioni in materia in un Testo Unico in cui sono contenute
tutte le informazioni e le norme circa il trattamento dei dati personali. Sul contenuto della legge e sulla sua applicazione vigila il
Garante della privacy che è stato istituito con la
Legge 675/96 e che si occupa di tutelare i soggetti coinvolti in virtù delle competenze che derivano dal suo status di autorità amministrativa indipendente.
Lo
scopo principale della normativa sulla privacy è quello di tutelare i soggetti in modo che i dati personali vengano trattati con il suo consenso e in modalità che non arrechino un danno. Uno dei diritti della personalità viene sancito dall'
articolo 1 del Testo Unico sulla privacy, laddove viene affermato che
"Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Il titolare dei dati personali può far valere i suoi diritti nell'ambito dell'accesso ai dati poiché nell'articolo 7 del Decreto legislativo 196/03 viene stabilito che l'interessato può venire a conoscenza dell'autore del trattamento dei dati personali, dei soggetti ai quali i dati possono essere ceduti ma con modalità stabilite all'inizio, le modalità in cui vengono raccolti i dati e con quali scopi. Nello stesso articolo viene inoltre stabilito che la persona a cui si riferiscono i dati ha la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di trattamento dei propri dati personali.
Per le
violazioni di raccolta dei dati personali senza il consenso, trattamento dei dati oltre i limiti del consenso fornito, consenso ottenuto senza informare sulle disposizioni di legge, limitazione o negazione del diritto di accesso, l'interessato può ricorrere o davanti al Garante della privacy oppure davanti al giudice civile. La legge sulla privacy prevede sanzioni per illeciti penali e amministrativi. Ai primi appartengono il trattamento illecito di dati personali, la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante della privacy, misure di sicurezza, inosservanza di provvedimenti del Garante della privacy. Alle violazioni amministrative appartengono invece l'omessa o inidonea informativa all'interessato, omessa o incompleta notificazione, omessa informazione o esibizione al Garante, cessione illecita di dati (tra le altre fattispecie), pubblicazione della sentenza (tra le pene accessorie). Infine, nella responsabilità civile per danni ci sono i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati.
Sul
sito ufficiale del Garante della privacy è disponibile il testo completo della legge sulla privacy e gli aggiornamenti intervenuti con l'approvazione di provvedimenti legislativi successivi.
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